SENTENZA N.211
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, ultimo comma, 3, commi primo, terzo, quarto e quinto, 4, 5, secondo comma, e 8, commi secondo e terzo della legge 13 maggio 1978, n. 180, recante: , promosso con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, notificato il 14 giugno 1978, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 1978.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e l'avv. dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Considerato in diritto
l. - Sulla base dell'art. 20 St. T.A.A., che attribuisce ai Presidenti delle Giunte provinciali le competenze di pubblica sicurezza sui malati di mente previste dal diritto vigente, la Provincia di Bolzano sospetta di incostituzionalità le disposizioni della legge 13 maggio 1978, n. 180, che conferiscono al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, i seguenti poteri di pubblica sicurezza nei confronti dei malati di mente: a) disporre gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori nei confronti delle persone affette da malattie mentali (art. 2); b) informare il giudice tutelare del disposto trattamento obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera (art. 3, primo comma); c) informare il sindaco del comune di residenza del malato mentale, ove non coincida con quello del disposto ricovero (art. 3, terzo comma); d) informare il giudice tutelare della necessita di prolungare oltre il settimo giorno il trattamento sanitario (art. 3, quarto comma); e) essere informato dal sanitario competente circa la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario (art. 3, quinto comma); f) disporre la revoca e la modifica del provvedimento col quale e stato disposto e prolungato il trattamento sanitario obbligatorio (art. 4); g) ricorrere avanti il tribunale nei confronti della mancata convalida dei propri provvedimenti (art. 5); h) disporre, in via transitoria, il proseguimento del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza nei confronti dei ricoverati negli ospedali psichiatrici alla data di entrata in vigore della legge (art. 8).
2.-Prima di affrontare nel merito tali questioni, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato. Secondo questa, poichè l'unica competenza che l'art. 20 St. T.A.A. avrebbe trasferito ai Presidenti delle Giunte Provinciali, cioé il potere di ordinare in via d'urgenza il ricovero dei malati di mente (art. 2, terzo comma, l. n. 36 del 1904), é stato esplicitamente abrogato dall'art. 11, l. n. 180 del 1978, che non é stato impugnato, la Provincia ricorrente non avrebbe interesse a rivendicare per se alcuna competenza in tale materia.
L'eccezione é infondata.
A parte che la premessa da cui muove l'Avvocatura appare errata, in quanto la legge n. 36 del 1904 prevedeva, agli artt. 2, quarto comma, 8 commi primo e secondo, 9, primo comma, altri poteri esercitabili dal sindaco e dal prefetto, in qualità di autorità sanitarie locali, e che, pertanto, dovevano considerarsi trasferiti, ex art. 20 St. T.A.A., ai Presidenti delle Giunte Provinciali (come si deduce anche dall'art. 3, comma primo, delle di cui al d.P.R. 1 gennaio 1973, n. 686), sta di fatto che la loro abrogazione, effettuata -in parte esplicitamente, in parte implicitamente-dalla legge n. 180 del 1978, non ha alcuna rilevanza ai fini dell'ammissibilità del ricorso. Il conferimento ai Presidenti delle Giunte Provinciali delle attribuzioni sui malati di mente spettanti all'autorità di pubblica sicurezza in base alle leggi vigenti e, infatti, operato da una norma di rango costituzionale, l'art. 20 St. T.A.A. per l'appunto. Ciò basta per consentire a questa Corte, secondo un costante orientamento risalente alla sentenza n. 14 del 1956, di prescindere, in sede di ammissibilità della questione, da ogni ulteriore indagine circa la natura delle attribuzioni coinvolte o le vicende delle leggi statali cui la norma costituzionale fa genericamente rinvio.
3.-Nondimeno, la questione di costituzionalità proposta con il ricorso di cui in epigrafe e infondata.
Come questa Corte ha costantemente affermato (sentt. nn. 174 del 1981, 225 e 239 del 1982, 8 del 1985), quando una norma costituzionale fa riferimento al diritto o alle leggi vigenti ai fini della determinazione delle materie di competenza regionale, non si deve affatto intendere che il significato dei termini cui si fa riferimento resti ancorato al momento dell'adozione della norma costituzionale di cui si tratta. Il senso delle disposizioni si evolve con il tempo a causa delle modificazioni introdotte nell'ordinamento normativo complessivo in cui sono inserite e del divenire storico della società in cui quelle sono applicate. Di modo che non e in alcun modo possibile affermare che il rinvio operato da norme costituzionali alle disposizioni vigenti in una certa materia comporti una sorta di pietrificazione del significato di quelle disposizioni o, addirittura, impedisca al legislatore ordinario di definire o di dimensionare diversamente il fenomeno da esse disciplinato e, quindi, di modificare, per tale via, i confini o il senso delle materie di competenza regionale che da quella definizione dipendono.
Nel caso di specie, a fronte dell'art.-20 St. T.A.A., che trasferisce ai presidenti delle Giunte Provinciali
Per tali motivi la pretesa della ricorrente di impedire o di considerare costituzionalmente illegittima la riclassificazione della malattia mentale operata dal legislatore, facendo leva sull'art. 20 St. T.A.A., e destituita di qualsiasi fondamento, poichè essa si traduce in una richiesta a questa Corte di riqualificare con una propria decisione un fenomeno la cui definizione, a norma dello stesso art. 20, spetta soltanto al legislatore statale.
4.-A sostegno dell'infondatezza della questione proposta dal ricorso della Provincia autonoma di Bolzano c'é poi un secondo e decisivo argomento.
Se si interpreta, come si deve, l'art. 20 St. T.A.A. in connessione con le relative , appare chiaro che le attribuzioni ivi previste sono conferite ai Presidenti delle Giunte Provinciali nella loro veste di ufficiali del Governo centrale. Ciò si deduce inequivocabilmente da almeno due disposizioni: per un verso, l'art. 3, d.P.R. n. 686 del 1973 (norme di attuazione dello Statuto), nel richiamarsi alle attribuzioni previste dall'art. 20 St. T.A.A., si riferisce esplicitamente ai Presidenti delle Giunte Provinciali ; per altro verso, l'art. 8, secondo comma, dello stesso decreto legislativo, avverso i provvedimenti adottati dai Presidenti delle Giunte Provinciali nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 20 St. T.A.A. ammette il ricorso al Ministro dell'Interno.
Di fronte alla natura delle attribuzioni devolute ai Presidenti delle Giunte Provinciali dall'art. 20 St. T.A.A. cade ogni possibilità, per la Provincia ricorrente, di dare un fondamento giuridico alla propria pretesa.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale avverso gli artt. 2, ultimo comma, 3, primo, terzo, quarto e quinto comma, 4, 5, secondo comma, e 8, secondo e terzo comma, della legge 13 maggio 1978, n. 180, sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso di cui in epigrafe, in relazione all'art. 20 St. T.A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/02/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Antonio BALDASSARRE, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 25 Febbraio 1988.