Ordinanza n.192 del 1988

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ORDINANZA N.192

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto e quinto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della preparazione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), promossi con ordinanze emesse il 17 gennaio 1981 e il 16 aprile 1986 (n. 2 ordinanze) dal Pretore di Perugia, iscritte rispettivamente al n. 156 del registro ordinanze 1981 e ai nn. 562 e 563 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 dell'anno 1981 e n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1986.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Pretore di Perugia, con tre ordinanze di identico contenuto, la prima emessa il 17 gennaio 1981 e le altre due emesse il 16 aprile 1986, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 1, quarto e quinto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, nella parte in cui, allorchè si proceda ad analisi di prodotti ittici, non rende possibile la revisione delle analisi, se non previo congelamento dei prodotti stessi;

e che in tutti i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata priva di rilevanza o comunque non fondata;

considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e vanno, quindi, riuniti;

e che le ordinanze di rimessione-tutte pronunciate nel corso di procedimenti penali a carico di persone imputate del reato di cui all'art. 515 del codice penale per aver venduto, come fresco, pesce refrigerato - investono, con le censure prospettate, la disciplina delle modalità di espletamento delle analisi di revisione (art. 1, quarto e quinto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283), disciplina che lo stesso giudice a quo ritiene, pero, materialmente inapplicabile nei casi come quello di specie, in essi occorrendo previamente congelare il prodotto, sia questo refrigerato o no;

e che, quindi, essendo stata denunciata una norma che, per stessa ammissione del Pretore, non potrebbe comunque ricevere applicazione nel giudizio a quo, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v., da ultimo, ordinanze n. 423 del 1987, n. 407 del 1987, n. 405 del 1987).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto e quinto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Perugia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giovanni CONSO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 18 Febbraio 1988.