ORDINANZA N. 405
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.108, primo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1980 dal Tribunale di Catania, iscritta al n. 802 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20 dell'anno 1981;
Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Catania, con ordinanza del 9 ottobre 1980, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 108, primo comma, del codice di procedura penale, perché esclude "la possibilità della citazione del responsabile civile nel caso in cui il dibattimento sia rinviato prima del compimento delle formalità di apertura e per motivi diversi dalla mancata citazione del responsabile civile stesso";
Considerato che dagli atti del procedimento a quo risulta che, avendo il Presidente del Tribunale di Catania disposto la citazione del responsabile civile per la "seconda udienza", i suoi difensori ne avevano richiesto l'esclusione per la tardività della vocatio in iudicium;
e che, quindi, erroneamente il giudice a quo ha denunciato l'illegittimità dell'art.108, primo comma, del codice di procedura penale, laddove la norma applicata nella specie é l'art. 116 dello stesso codice, che contempla, appunto, i casi di esclusione del responsabile civile;
che, conseguentemente, la richiesta dichiarazione di illegittimità non avrebbe effetto nel giudizio a quo;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Catania con ordinanza del 9 ottobre 1980.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI