Ordinanza n.407 del 1987

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ORDINANZA N. 407

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 553, primo comma, n. 1, e 554, primo comma, n. 1, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1981 dalla Corte di cassazione, iscritta al n. 47 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 dell'anno 1982;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 16 ottobre 1981, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'illegittimità degli artt. 553, primo comma, n. 1, e 554, primo comma, n. 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono la possibilità di sottoporre a revisione "accanto alla sentenza di condanna per delitto anche quella di proscioglimento di persona non imputabile per vizio totale di mente";

Considerato che la domanda di revisione risulta nella specie proposta nei confronti di una sentenza istruttoria di proscioglimento divenuta irrevocabile, riguardo alla quale l'istituto della revisione non potrebbe comunque operare, essendo nei confronti di tale tipo di sentenze contemplata non già la revisione (prevista esclusivamente, nei limiti indicati dall'art. 553 e 554 del codice di procedura penale, avverso le decisioni divenute irrevocabili pronunciate in seguito a giudizio) bensì il rimedio della riapertura dell'istruzione, nei limiti indicati dall'art. 402 dello stesso codice;

e che, quindi, risultano denunciate norme che mai potrebbero ricevere applicazione nel processo a quo;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 553, primo comma, n. 1, e 554, primo comma, n. 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con ordinanza del 16 ottobre 1981.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI