Ordinanza n.166 del 1988

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ORDINANZA N.166

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, e 2, primo comma, del D. L. 29 maggio 1981, n. 252 (<Prestazioni di cura erogate dal Servizio sanitario nazionale>), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 26 settembre 1981 dal Pretore di Ceglie Messapico, iscritte ai nn. 723 e 724 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 dell'anno 1981;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che con due identiche ordinanze emesse in data 26 settembre 1981, il Pretore di Ceglie Messapico, adito in sede di tutela cautelare d'urgenza, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma secondo, e 2, comma primo e terzo, del D.L. 29 maggio 1981, n. 252 (<Prestazioni di cura erogate dal Servizio sanitario nazionale>);

che la prima delle disposizioni impugnate viene censurata nella parte in cui, subordinando l'accesso dei cittadini agli ambulatori o strutture convenzionate ad autorizzazione preventiva delle U.S.L. da rilasciare sulla base della reale disponibilità delle strutture pubbliche, contrasterebbe con gli artt. 3, 32, 33 Cost., ponendo in essere una disparità di trattamento tra l'accesso ai presidi pubblici e quello ai presidi privati, limitando il diritto all'esercizio della libera professione e violando il limite imposto dal rispetto della persona umana in relazione alla scelta fiduciaria compiuta dall'assistito;

che la seconda delle disposizioni impugnate viene censurata nella parte in cui, prevedendo l'obbligo di partecipare alle spese relative alle prestazioni di laboratorio di analisi soltanto per gli assistiti avviati alla struttura sanitaria convenzionata, creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento nei con fronti degli assistiti avviati alla struttura pubblica;

che i giudizi cautelari, promossi dal titolare di un laboratorio di analisi convenzionato, attengono alla scelta della struttura sanitaria, pubblica o privata, che l'amministrazione deve operare nell'avviare l'utente al servizio;

che l'Avvocatura Generale dello Stato é intervenuta chiedendo che le questioni venissero dichiarate irrilevanti o comunque infondate.

Considerato che le ordinanze di rinvio sollevano identica questione e che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti;

che le disposizioni impugnate sono contenute in un decreto legge non convertito, ed hanno quindi perduto efficacia <sin dall'inizio>, come espressamente prevede l'art. 77, comma terzo Cost.;

che, pertanto, entrambe le questioni, avendo ad oggetto norme che debbono considerarsi come mai esistite nell'ordinamento, vanno dichiarate manifestamente inammissibili, secondo il costante orientamento di questa Corte (vedi fra le altre sent. n. 307 del 1983 e ordd. n. 349, n. 350, n. 360, n. 361, n. 362, n. 363 del 1983);

visti gli art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma secondo, e 2,comma primo e terzo, del D.L. 29 maggio 1981, n. 252, (<Prestazioni di cura erogate dal Servizio sanitario nazionale>), sollevate in riferimento agli artt. 3, 32, e 33 Cost., dal Pretore di Ceglie Messapico con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 11 Febbraio 1988.