ORDINANZA N. 350
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 400 (Blocco degli organici delle unità sanitarie locali) promosso con ricorso del Presidente della Regione Emilia-Romagna, notificato il 21 agosto 1981, depositato in cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 49 del registro ricorsi 1981.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 21 agosto 1981, la Regione Emilia-Romagna ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del decreto-legge n. 400 del 29 luglio 1981 (Blocco degli organici delle Unità sanitarie locali), per asserito contrasto con gli artt. 117, 118, 119 e 3 della Costituzione;
che nel relativo giudizio si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo nel senso della infondatezza della questione sollevata.
Considerato che il d.l. n. 400 del 1981 - cui si riferisce l'impugnativa pur ritualmente proposta dalla Regione ricorrente - non é stato convertito in legge nel termine espressamente prescritto dall'art. 77, terzo comma, della Costituzione;
che, pertanto, va pronunciata la manifesta inammissibilità delle questioni di costituzionalità ad esso relative, poiché il fatto che il decreto in esame avesse "forza di legge" non toglie che lo stesso "debba ormai considerarsi, per necessaria ed automatica conseguenza dell'inerzia del Parlamento, come non mai esistito quale fonte di diritto a livello legislativo" (cfr. da ultimo la sentenza n. 307 del presente anno).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 del d.l. 29 luglio 1981, n. 400 (Blocco degli organici delle unità sanitarie locali), sollevate - in riferimento agli artt. 117, 118, 119 e 3 della Costituzione - dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1983.