ORDINANZA N. 363
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 28 maggio 1981, n. 247 (Blocco degli organici delle unità sanitarie locali), promossi con ricorsi dei Presidenti della Regione Emilia-Romagna e della Provincia autonoma di Bolzano, notificati il 26 ed il 29 giugno 1981, depositati in cancelleria il 3 ed il 7 luglio 1981 ed iscritti ai nn. 37 e 44 del registro ricorsi 1981.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 26 giugno 1981, la Regione Emilia-Romagna ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge n. 247 del 28 maggio 1981 (Blocco degli organici delle unità sanitarie locali), per asserito contrasto con gli artt. 117,118 e 119 della Costituzione;
che analoga impugnativa é stata proposta, con altro ricorso notificato il 29 giugno 1981, dalla Provincia autonoma di Bolzano, limitatamente ai commi terzo, quarto e quinto dello stesso art. 1 del d.l. n. 247 del 1981, in riferimento agli artt. 4 n. 7, 8 n. 1, 9 n. 10, 16, comma primo, e 78 dello Statuto speciale approvato con d.P.R. n. 670 del 1972;
che in entrambi i giudizi si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo nel senso della infondatezza delle questioni sollevate.
Considerato che i giudizi stessi vanno riuniti per essere decisi con unica ordinanza;
che, per altro, il d.l. n. 247 del 1981 - cui si riferiscono le impugnative pur ritualmente proposte dalle Regioni ricorrenti - non é stato convertito in legge nel termine espressamente prescritto dall'art. 77, terzo comma, della Costituzione;
che, pertanto, va pronunciata la manifesta inammissibilità di tutte le relative questioni, poiché il fatto che il decreto in esame avesse a forza di legge" non toglie che esso "debba ormai considerarsi, per necessaria ed automatica conseguenza della inerzia del Parlamento, come non mai esistito quale fonte di diritto a livello legislativo" (cfr. da ultimo la sentenza n. 307 del presente anno).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 28 maggio 1981, n. 247 (Blocco degli organici delle unità sanitarie locali), sollevate, con i ricorsi in epigrafe, rispettivamente dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 4 n. 7,8 n. l, 9 n. 10, 16, primo comma, e 78 dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1983.