ORDINANZA N.152
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1987 dal Pretore di Teano, iscritta al n. 572 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45/1a serie speciale dell'anno 1987.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale promosso per l'ampliamento di modesta entità di un'opera edilizia senza concessione edilizia ed in difetto di previo deposito del relativo progetto all'Ufficio del Genio Civile, il Pretore di Teano, su eccezione dell'imputato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 Cost., dell'art. 20, lett. b), legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui fissa come pena pecuniaria minima edittale l'ammenda di lire 10.000.000;
che é intervenuta l'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.
Considerato che la medesima questione, sollevata dalla medesima autorità, sotto il profilo esposto, é stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 256 del 1987;
che la medesima questione, sollevata successivamente dalla medesima autorità, é stata dichiarata manifestamente non fondata da questa Corte con ordinanza n. 415 del 1987;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal pretore di Teano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Aldo CORASANITI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 02 Febbraio 1988.