ORDINANZA N. 415
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), promossi con n. 3 ordinanze emesse il 31 ottobre, il 14 novembre 1986 e il 5 marzo 1987 dal Pretore di Teano nei procedimenti penali a carico di Barattiero Tommaso, Sauchella Salvatore e Rianna Sergio ed altri, rispettivamente iscritte ai nn. 134, 141 e 229 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19 e 26 prima serie speciale dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che nel corso di alcuni procedimenti penali promossi per la costruzione di manufatti edilizi di modesta entità senza concessione edilizia, in zone in cui non é consentita alcuna edificazione, il Pretore di Teano, su richiesta di parte, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 Cost., dell'art. 20, lett. b), legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui fissa come pena minima edittale pecuniaria l'ammenda di Lire 10.000.000;
che é intervenuta l'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che la medesima questione, sollevata dalla medesima autorità, sotto tutti i profili ora riprodotti, é stata già dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 256 del 1987;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente non fondata;
Visti gli artt. 26, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Teano con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI