Ordinanza n.135 del 1988

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ORDINANZA N.135

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 1° marzo 1968, n. 152 (<Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali>) promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1985 dal Pretore di Genova, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 bis dell'anno 1985;

visto l'atto di costituzione di Carlini Caterina ed altri;

udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso dai fratelli di una dipendente dell'Amministrazione provinciale di Genova -deceduta in attività di servizio-per ottenere dall'INADEL la corresponsione dell'indennità premio di fine servizio spettante alla predetta, il Pretore di Genova ha sollevato, con riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 1° marzo 1968 n. 152 (<Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali>) nella parte in cui non comprende i collaterali in via generale, e quindi senza il requisito dell'invalidità e della convivenza a carico, tra le categorie dei suesposti aventi diritto a conseguire l'indennità premio di servizio INADEL nella forma diretta;

che, ad avviso del giudice a quo, il requisito dell'invalidità per i fratelli e sorelle, richiesto per poter conseguire, in caso di premorienza dell'avente diritto, l'indennità premio di fine servizio INADEL creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai congiunti dei dipendenti statali per i quali non é previsto tale requisito;

che, si é costituita in giudizio la parte privata concludendo per la fondatezza della questione;

Considerato che, pur riconoscendo che l'indennità premio di fine servizio per i dipendenti degli enti locali INADEL e sostanzialmente equivalente all'indennità di buonuscita ENPAS per i dipendenti statali (sent. n. 115 del 1979), la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito (sentenza n. 46 del 1983) che il legislatore, nella sua discrezionalità, può variamente regolare l'attribuzione di indennità che non siano, come nella specie, costituzionalmente garantite;

che, sulla base di tale chiarimento, ormai più volte ribadito (sent. n. 221 del 1984 e n. 97 del 1987), questa Corte ha ritenuto la manifesta infondatezza (ord. n. 294 del 1983

) di una questione del tutto simile a quella oggetto del presente giudizio, non ritenendo ingiustificata la diversità di trattamento tra i figli maggiorenni superstiti dei dipendenti di enti locali, cui spetta l'indennità INADEL in luogo dell'avente diritto, solo se conviventi, inabili e nullatenenti ed i figli maggiorenni dei dipendenti stabili per i quali la spettanza e indipendente dal possesso di questi requisiti;

che, pertanto, anche relativamente alla questione ora in esame non appare ingiustificato che, per i collaterali superstiti dei dipendenti degli enti locali-nei cui confronti, peraltro, il diritto e stato riconosciuto dalla sentenza n. 115 del 1979-il diritto medesimo e subordinato al possesso di requisiti analoghi a quelli richiesti per i figli maggiorenni superstiti, cioé a requisiti che questa Corte ha già ritenuto non ingiustificatamente discriminatori, non potendo assumersi, a causa della diversità della disciplina legislativa considerata nel suo complesso, come tertium comparationis, talune disposizioni particolari previste per altre categorie di dipendenti pubblici;

visti gli articoli 26, secondo comma, della Legge 11 marzo 1953, n. 87 e n. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 1° marzo 1968, n. 152 (<Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali>), nella parte in cui non comprende i collaterali in via generale, e quindi senza il requisito dell'invalidità e della convivenza a carico, tra le categorie dei superstiti aventi diritto a conseguire l'indennità premio di servizio INADEL nella forma indiretta, sollevata dal Pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 02 Febbraio 1988.