ORDINANZA N.135
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 1° marzo 1968, n. 152 (<Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali>) promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1985 dal Pretore di Genova, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 bis dell'anno 1985;
visto l'atto di costituzione di Carlini Caterina ed altri;
udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso dai fratelli di una dipendente dell'Amministrazione provinciale di Genova -deceduta in attività di servizio-per ottenere dall'INADEL la corresponsione dell'indennità premio di fine servizio spettante alla predetta, il Pretore di Genova ha sollevato, con riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 1° marzo 1968 n. 152 (<Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali>) nella parte in cui non comprende i collaterali in via generale, e quindi senza il requisito dell'invalidità e della convivenza a carico, tra le categorie dei suesposti aventi diritto a conseguire l'indennità premio di servizio INADEL nella forma diretta;
che, ad avviso del giudice a quo, il requisito dell'invalidità per i fratelli e sorelle, richiesto per poter conseguire, in caso di premorienza dell'avente diritto, l'indennità premio di fine servizio INADEL creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai congiunti dei dipendenti statali per i quali non é previsto tale requisito;
che, si é costituita in giudizio la parte privata concludendo per la fondatezza della questione;
Considerato che, pur riconoscendo che l'indennità premio di fine servizio per i dipendenti degli enti locali INADEL e sostanzialmente equivalente all'indennità di buonuscita ENPAS per i dipendenti statali (sent. n. 115 del 1979), la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito (sentenza n. 46 del 1983) che il legislatore, nella sua discrezionalità, può variamente regolare l'attribuzione di indennità che non siano, come nella specie, costituzionalmente garantite;
che, sulla base di tale chiarimento, ormai più volte ribadito (sent. n. 221 del 1984 e n. 97 del 1987), questa Corte ha ritenuto la manifesta infondatezza (ord. n. 294 del 1983
) di una questione del tutto simile a quella oggetto del presente giudizio, non ritenendo ingiustificata la diversità di trattamento tra i figli maggiorenni superstiti dei dipendenti di enti locali, cui spetta l'indennità INADEL in luogo dell'avente diritto, solo se conviventi, inabili e nullatenenti ed i figli maggiorenni dei dipendenti stabili per i quali la spettanza e indipendente dal possesso di questi requisiti;Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/01/88.