Sentenza n. 115 del 1979
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SENTENZA N. 115

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Avv. Leonetto AMADEI , Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 marzo 1976 dal T.A.R. per la Calabria sul ricorso proposto da Cimmino Antonietta contro l'INADEL, iscritta al n. 669 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 340 del 22 dicembre 1976;

2) ordinanza emessa il 10 novembre 1977 dal T.A.R. per la Calabria sul ricorso proposto da D'Elia Natalia contro l'INADEL, iscritta al n. 349 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 278 del 4 ottobre 1978.

Udito nella camera di consiglio del 4 maggio 1979 il Giudice relatore Antonino De Stefano.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso 11 marzo 1974 Cimmino Antonietta - sorella inabile a qualsiasi proficuo lavoro, già convivente col dipendente comunale Biagio Cimmino, deceduto in attività di servizio, e titolare di pensione indiretta - impugnava il provvedimento dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL), con il quale le veniva negata la liquidazione della indennità premio di servizio in quanto non compresa tra le categorie dei superstiti aventi diritto in forma indiretta (vedova e prole) a tale indennità, ai sensi dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152.

Deduceva la ricorrente che il beneficio le spettava, trattandosi di indennità da erogarsi alla cessazione del servizio per qualsiasi causa; chiedeva, comunque, che nel suo caso venisse applicata la sentenza n. 82 del 1973 con la quale la Corte costituzionale - nel dichiarare l'incostituzionalità di analoga norma contenuta nell'art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407, in materia di liquidazione dell'indennità di buonuscita erogata dall'ENPAS - ha stabilito che tale indennità é dovuta anche alle sorelle e ai fratelli inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro, conviventi a carico dell'impiegato.

L'INADEL resistente concludeva, invece, per l'infondatezza del ricorso, osservando che nessuna equiparazione può esser fatta tra l'indennità di buonuscita (equiparabile a suo avviso all'indennità di liquidazione ed avente, quindi, carattere di retribuzione differita) e l'indennità premio di servizio, avente carattere previdenziale per il suo stretto collegamento coi contributi versati.

Sulla base di tali conclusioni il T.A.R. ha emesso l'ordinanza 23 marzo 1976, con la quale, dopo aver rilevato che sussiste identità tra le situazioni oggetto delle due normative, per l'evidente carattere previdenziale sia della indennità premio di servizio che della indennità di buonuscita, e che le ragioni che hanno indotto la Corte a dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 5 della legge n. 1407 del 1956 debbono valere per l'analoga disposizione contenuta nell'art. 3 della legge n. 152 del 1968, ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, di quest'ultima norma, nella parte in cui esclude i collaterali superstiti dell'iscritto all'INADEL, deceduto in attività di servizio, inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro, conviventi a carico dell'impiegato, dal diritto alla liquidazione dell'indennità premio di servizio.

L'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 340 del 22 dicembre 1976.

2. - Questione in tutto identica a quella testé enunciata, salvo per l'ulteriore riferimento - eccepito d'ufficio - agli artt. 36 e 38 della Costituzione, é stata sollevata dallo stesso T.A.R. della Calabria con ordinanza 10 novembre 1977 emessa sul ricorso proposto contro l'INADEL in data 1 aprile 1975 da D'Elia Natalia, sorella di D'Elia Osvaldo, già dipendente comunale, deceduto in attività di servizio, e titolare anch'essa, per tale motivo, di pensione indiretta a carico dell'INADEL.

Il giudice motiva l'ordinanza solo con riferimento all'art. 3 della Costituzione, osservando che le ragioni poste dalla Corte costituzionale a base della sentenza n. 82 del 1973 sulla buonuscita dell'ENPAS, meritano di essere considerate anche per la situazione riguardante l'indennità premio di servizio spettante ai superstiti dei dipendenti degli enti locali. Evidente é la disparità di trattamento tra la categoria dei fratelli e sorelle inabili, cui é riconosciuto il diritto a pensione ma non il diritto all'indennità premio di servizio, ed altre categorie di superstiti, trovantisi in eguale relazione assistenziale col defunto ed in eguale stato di bisogno, che sono, invece, considerate favorevolmente dalla norma.

L'omogeneità delle situazioni avrebbe richiesto identità di trattamento, e, del resto, lo stesso legislatore. per il solo impiego statale, si é orientato verso forme ancora più ampie di solidarietà ai collaterali dell'impiegato deceduto, come é dimostrato dall'art. 7 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che ha previsto la corresponsione dell'indennità di buonuscita, in caso di morte del dipendente statale in attività di servizio, oltre che al coniuge, agli orfani e ai genitori, anche ai fratelli e alle sorelle.

L'ordinanza, dopo le rituali comunicazioni e notifiche, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 4 ottobre 1978.

3. - In entrambi i giudizi dinanzi a questa Corte nessuno si é costituito.

Considerato in diritto

1. - Le ordinanze in epigrafe prospettano la questione se sia costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli articoli 3,36 e 38 della Costituzione, l'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui non comprende, e quindi esclude dalla categoria degli aventi diritto all'indennità premio di servizio, i collaterali superstiti dell'iscritto all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL), deceduto in attività di servizio, inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro e conviventi a suo carico.

2. - I giudizi, avendo ad oggetto identica questione, vengono riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. - La questione é fondata.

Con la sentenza n. 82 del 1973, alla quale fanno riferimento entrambe le ordinanze, la Corte, a proposito della indennità di buonuscita spettante al personale civile e militare dello Stato, iscritto al fondo di previdenza gestito dall'ENPAS, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407, nella parte in cui esclude che l'indennità medesima, in caso di morte in servizio dell'impiegato, spetti ai collaterali inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro e conviventi a suo carico.

In quella occasione la Corte, premesso che l'indennità di buonuscita assolve precipuamente una funzione previdenziale ed assistenziale, ponendosi accanto alla pensione e ad altre indennità o prestazioni, nell'ambito del trattamento di quiescenza previsto in favore del personale collocato a riposo o comunque cessato dal servizio, e di dati superstiti, ha osservato che per altre categorie di superstiti, trovatisi in eguale relazione assistenziale con il defunto ed in eguale stato di bisogno, la normativa prevedeva tanto il diritto a pensione quanto il diritto all'indennità di buonuscita, mentre per le sorelle ed i fratelli inabili permanentemente a proficuo lavoro e conviventi a carico dell'impiegato, le stesse norme prevedevano solo il diritto alla pensione, ma non anche il diritto all'indennità di buonuscita: donde l'illegittimità costituzionale della denunciata norma per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Dopo la sentenza della Corte é stato emanato il testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, il cui art. 5, primo comma, nel testo sostituito con l'art. 7 della legge 29 aprile 1976, n. 177, ha sancito che "in caso di morte del dipendente statale in attività di servizio, l'indennità di buonuscita, nella misura che sarebbe spettata al dipendente, compete, nell'ordine, al coniuge superstite e agli orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle".

4. - Sostanzialmente equivalente, nella struttura normativa e nella finalità, all'indennità di buonuscita per i dipendenti statali é la indennità premio di servizio per i dipendenti degli enti locali, istituita con la legge 2 giugno 1930, n. 733, e in atto disciplinata dalla legge 8 marzo 1968, n. 152. Entrambe le indennità, infatti, sono correlate con le contribuzioni versate a titolo di trattamento previdenziale, sono erogate non dall'ente datore di lavoro, ma da appositi enti che riscuotono e gestiscono i contributi versati dagl'iscritti e dalle rispettive amministrazioni pubbliche, sono corrisposte all'iscritto cessato dal servizio o, in caso di sua morte in costanza di servizio, a dati superstiti.

Proprio per quanto concerne questi ultimi, si riproduce, nell'ambito della normativa concernente il trattamento di quiescenza del personale dipendente dagli enti locali, la medesima disparità di trattamento tra categorie, che condusse la Corte alla ricordata dichiarazione di illegittimità costituzionale. Infatti, mentre gli orfani maggiorenni dell'iscritto, inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro e conviventi a suo carico, hanno diritto tanto alla pensione (art. 40 legge 11 aprile 1955, n. 379) quanto all'indennità premio di servizio (art. 3, comma 2, lett. b della citata legge n. 152 del 1968), i suoi collaterali, nelle stesse condizioni di inabilità e di convivenza ed in mancanza degli altri aventi diritto che li precedono nell'ordine, hanno egualmente diritto alla pensione (art. 7, ultimo comma, legge 22 novembre 1962, n. 1646), ma non sono, dal denunciato art. 3, compresi tra le categorie di superstiti aventi diritto all'indennità premio di servizio (come non lo sono del pari i genitori dell'iscritto, che si trovano nella stessa posizione dei collaterali, ma della cui situazione la Corte non é chiamata ad occuparsi).

Deve, pertanto, anche in questa occasione riconoscersi che la ingiustificata disparità di trattamento riservata ai collaterali, concreta una violazione dell'art. 3 della Costituzione. Ne consegue che, restando assorbito il riferimento, peraltro non motivato, fatto da una delle due ordinanze anche agli articoli 36 e 38 della Costituzione, va dichiarata la illegittimità costituzionale del citato art. 3 della legge n. 152 del 1968, nella parte in cui non comprende tra le categorie dei superstiti aventi diritto all'indennità premio di servizio nella forma indiretta, rispettando l'ordine di precedenza ivi indicato, i collaterali inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro, nullatenenti e conviventi a carico dell'iscritto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui non comprende tra le categorie dei superstiti aventi diritto all'indennità premio di servizio nella forma indiretta, rispettando l'ordine di precedenza ivi indicato, i collaterali inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro, nullatenenti e conviventi a carico dell'iscritto.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 luglio 1979.

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 6 agosto 1979.