ORDINANZA N.70
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 giugno 1974, n. 270 (<Norme in materia di enfiteusi>), promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1983 dal Pretore di Francavilla Fontana, iscritta al n. 367 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 dell'anno 1983.
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.
Ritenuto che il Pretore di Francavilla Fontana, con ordinanza del 18 marzo 1983, ha sollevato questione di legittimità , in riferimento all'art. 42, comma terzo, della Costituzione, dell'art. 1 della legge 14 giugno 1974, n. 270, nella parte in cui, riferendosi ai fini della determinazione del canone enfiteutico (e quindi del capitale di affranco) ai parametri stabiliti dalle leggi di riforma agraria (n. 230 e n. 841) del 1950, implicherebbero illegittima <dissociazione (temporale) tra diritto colpito e momento cui va riferito il calcolo del valore di quest'ultimo>;
che innanzi a questa Corte non vi é stata costituzione di parti nè intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che con la sentenza n. 246 del 1984, che ha dichiarato l'inammissibilità di identica questione, questa Corte ha già chiarito che la norma parametro invocata (la quale si correla al potere di imperio esercitato per motivi di pubblico interesse) non si attaglia all'istituto dell'enfiteusi, che ha fonte contrattuale; mentre già precedentemente (sent. n. 53/1974) aveva <negato la validità dell'esegesi che ponga l'affrancazione sullo stesso piano del potere di espropriazione per pubblico interesse> (sent. n. 246/1984);
che sulla base delle richiamate considerazioni anche l'odierna questione risulta pertanto manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14 giugno 1974, n. 270 (<Norme in materia di enfiteusi>), sollevata, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Francavilla Fontana con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 19 Gennaio 1988.