ORDINANZA N.9
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734 (Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari), in riferimento agli artt. 6 della legge della Regione Sicilia 21 aprile 1955, n. 37 (Trattamento economico del personale dell'Amministrazione centrale della Regione), e 11 della legge della Regione Sicilia primo febbraio 1963, n. 11 (Conglobamento ed adeguamento delle retribuzioni del personale dell'Amministrazione regionale), promosso con ordinanza emessa il 17 giugno 1982 dal T.A.R. per la Sicilia, iscritta al n. 1072 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 dell'anno 1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che nel corso di un giudizio instaurato da alcuni dipendenti statali presso le Avvocature distrettuali dello Stato operanti in Sicilia al fine di ottenere l'indennità prevista dalla legge regionale della Sicilia n. 37 del 1975, estesa ai dipendenti delle Avvocature siciliane con legge regionale n. 11 del 1963 - la cui corresponsione era stata sospesa dall'agosto 1978, a seguito di un parere del Consiglio di Stato del 20 aprile 1978, secondo il quale una serie di fonti statali precludevano la corresponsione di ulteriori compensi - il TAR Sicilia ha sollevato, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734;
che secondo il giudice a quo l'art. 2 della legge n. 734 del 1973 (che dispone che dalla data di entrata in vigore della legge <al personale che fruisce dell'assegno perequativo pensionabile non potranno essere corrisposti indennità, compensi, premi, gettoni di presenza, soprassoldi, assegni ed emolumenti comunque denominati a carico del bilancio dello Stato, di contabilità speciali o di gestioni fuori bilancio per l'opera svolta quali dipendenti dello Stato o in rappresentanza dell'amministrazione statale>) si pone in contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, impedendo la corresponsione dell'indennità regionale suddetta che ha <la natura di compenso per la esplicazione delle più gravose funzioni svolte dagli impiegati delle Avvocature dello Stato in favore della Regione Siciliana>;
che si é costituita l'Avvocatura dello Stato, eccependo l'inammissibilità della questione, per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza, e comunque la sua infondatezza.
Considerato che la legge n. 734 del 1973 ha avuto la finalità di razionalizzazione del trattamento economico dei dipendenti statali, eliminando le notevoli disparità fra le varie categorie e tra dirigenti e non dirigenti realizzatesi nel tempo, e che in tale contesto e stato attribuito ai predetti dipendenti un assegno perequativo pensionabile, sopprimendo, nel contempo, tutti i trattamenti preesistenti, non giustificati, e stabilendo altresì, anche in armonia con quanto previsto per altre categorie di personale, il divieto di corrispondere, per lo svolgimento dei compiti istituzionali, qualsiasi emolumento ad eccezione di quelli espressamente indicati dalla stessa legge;
che la legge n. 734 del 1974, così statuendo, si ispira ai principi della perequazione dei trattamenti retributivi e della onnicomprensività del trattamento retributivo nel settore dell'impiego statale, principi estesi da successive leggi agli altri settori dell'impiego pubblico e ribaditi nella l. 29 marzo 1983, n. 93, legge quadro sul pubblico impiego (v. sent. n. 290 del 1984);
che tali principi, lungi dal violare gli artt.3 e 36 Cost., sono sicuramente ad essi conformi e ne costituiscono non censurabile svolgimento e attuazione a livello legislativo (v. sentt. nn. 21 e 45 del 1978);
che, in virtù della corretta interpretazione ed applicazione degli artt. 3 e 36 Cost., la questione va dichiarata manifesta mente non fondata.
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, legge 15 novembre 1973, n. 734, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/01/88.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Aldo CORASANITI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 19 Gennaio 1988.