ORDINANZA N. 637
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi quarto e sesto, della legge 18 aprile 1975, n. 110 ("Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi") promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 aprile 1987 dal Pretore di Sondrio nel procedimento penale a carico di Moschini Mauro, iscritta al n. 353 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34 prima serie speciale dell'anno 1987;
2) ordinanza emessa il 24 marzo 1987 dal Pretore di Vittorio Veneto nel procedimento penale a carico di Oliana Maurizio, iscritta al n. 400 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 prima serie speciale dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Pretore di Vittorio Veneto, con ordinanza del 24 marzo 1987 (Reg. ord. n.400/87), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 5, commi quarto e sesto, legge 18 aprile 1975 n. 110 ("Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi"), nella parte in cui la detenzione di un'arma giocattolo priva del prescritto tappo rosso é punita con un minimo edittale maggiore rispetto alla detenzione illegale di arma comune da sparo, anche per l'inapplicabilità alla prima ipotesi dell'attenuante del caso di lieve entità di cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967, sotto il profilo che viene in tal modo determinata una irrazionale disparità di trattamento a sfavore della prima detenzione, che presenta, invece, evidenti profili di minore pericolosità e gravità;
che il Pretore di Sondrio, con ordinanza del 9 aprile 1987 (Reg. ord. n. 353/87), ha sollevato identica questione, nonché altra questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., del medesimo art. 5, commi quarto e sesto, della legge 18 aprile 1975 n.110, nella parte in cui parifica, ai fini della punizione e della misura della sanzione, l'ipotesi della detenzione di un'arma giocattolo fabbricata con tecnica e materiali tali da consentirne la trasformazione e l'utilizzazione in senso offensivo e l'ipotesi della detenzione di un'arma giocattolo fabbricata con materiale inconsistente, ma priva di tappo rosso, così irrazionalmente prevedendo il medesimo trattamento sanzionatorio per le due ipotesi, sebbene la prima presenti evidenti aspetti di maggiore gravità e pericolosità;
che in entrambi i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente infondate o, comunque, infondate;
Considerato che, per l'identità o connessione delle questioni, i giudizi possono essere riuniti;
che la prima delle suddette questioni - previsione, per la detenzione di un'arma giocattolo priva di tappo rosso, di un minimo edittale maggiore rispetto alla detenzione illegale di un'arma comune da sparo - é stata già dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n.171 del 1986 e manifestamente infondata con ordinanze n. 307 del 1986 e n. 162 del 1987, e che nelle ordinanze di rimessione non si rinvengono profili o motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le decisioni in parola;
che in ordine alla seconda questione, se é vero che il divieto di detenere armi giocattolo trasformabili in senso offensivo mira, in particolare, a prevenire il pericolo di atti diretti ad offendere la persona mentre il divieto di armi giocattolo prive di tappo rosso mira, in particolare, a prevenire il pericolo di atti diretti ad intimidire la persona, é anche vero che in entrambi i casi unico é lo scopo ultimo dell'incriminazione: ed infatti quest'ultima é in ogni caso diretta ad impedire che l'arma giocattolo sia comunque utilizzata per un fine distorto ossia per un uso diverso dal semplice giuoco; e che, pertanto, non é irrazionale che il legislatore, nella sua discrezionalità, abbia unificato le predette due ipotesi in un'unica previsione normativa;
che, d'altra parte, come affermato dalla sent. n. 171 del 1986, in relazione ad analoga questione, non per il solo rilievo che le due ipotesi siano diverse nel disvalore, esiste una manifesta irragionevolezza della loro previsione unitaria, in quanto é pur sempre rimesso al giudice, nell'esercizio della discrezionalità di cui agli artt. 132 e 133 c.p., determinare la pena fra i limiti minimo e massimo, tenendo conto della qualità e quantità dell'oggettiva antigiuridicità delle diverse fattispecie;
che, pertanto, le questioni vanno dichiarate manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, comma 2, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi quarto e sesto, della legge 18 aprile 1975 n. 110, sollevate, con riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Vittorio Veneto e dal Pretore di Sondrio con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI