Sentenza n.585 del 1987

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SENTENZA N. 585

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 e 14 della legge 2 aprile 1958, n.339 (Per la tutela del rapporto di lavoro domestico), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1979 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Savoca Mariangela e Chiadini Maria Franca, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa il 5 novembre 1979 il Pretore di Torino, nel procedimento civile vertente tra Savoca Mariangela e Chiadini Maria Franca, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 1 e 14 della l. 2 aprile 1958, n.339, "nella parte in cui assicura un trattamento retributivo minimo orario inderogabile solo ai lavoratori domestici che prestino almeno quattro ore di lavoro giornaliero, praticando, ai lavoratori che effettuano meno di quattro ore lavorative giornaliere, un trattamento deteriore", in base ad una distinzione che sarebbe irragionevole e contraria alla normativa costituzionale di raffronto.

Secondo il giudice a quo avendo la lavoratrice effettuato nel corso del rapporto di lavoro un orario lavorativo inferiore alle 4 ore giornaliere non avrebbe avuto diritto alla "tutela legale minima", in forza dell'art.1 della l. n.339 del 1958.

Ciò contrasterebbe con il principio sancito dall'art.36, primo comma, della Costituzione, poiché, se la quantità del lavoro per i lavoratori retribuiti ad ore, è espressa (come nel caso di specie) dal numero delle ore di lavoro effettuate, non pare ragionevole discriminare il trattamento retributivo, distinguendo tra chi abbia effettuato almeno quattro ore al giorno e chi abbia effettuato, forse più gravosamente, meno di quattro ore al giorno.

Nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Le norme denunciate e in particolare l'art. 1 non introducono, secondo l'Avvocatura, alcuna irragionevole diversità di trattamento quando prendono in considerazione solamente il rapporto di lavoro domestico di quegli addetti che prestano la loro opera, "continuativa e prevalente", per almeno quattro ore al giorno, in quanto il rapporto di lavoro domestico presenta peculiari caratteristiche che ben possono legittimare una disciplina diversa dagli altri rapporti di lavoro.

Si chiede pertanto che venga dichiarata l'infondatezza della questione prospettata.

Considerato in diritto

1. - La legge 2 aprile 1958, n. 339: Per la tutela del rapporto di lavoro domestico, regolando tale rapporto ne esplicita (art. 1) l'applicazione solo all'ambito dei servizi non inferiori a quattro ore giornaliere di attività.

Il giudice a quo denuncia una palese discriminazione nei confronti dei lavoratori domestici svolgenti attività di durata inferiore, i quali resterebbero privi di tutela nella fissazione di un'adeguata retribuzione. In conseguenza, gli artt. 1 e 14 della legge sugli ambiti applicativi (art. 1) e le modalità di determinazione delle tariffe retributive (art. 14) contrasterebbero con gli artt. 3 e 36 Cost.

2- a. - Nei termini di cui in appresso, la questione non è fondata.

Non v'è dubbio che il rapporto di lavoro domestico per la sua particolare natura si differenzia, sia in relazione all'oggetto, sia in relazione ai soggetti coinvolti, da ogni altro rapporto di lavoro: esso, infatti, non è prestato a favore di un'impresa avente, nella prevalenza dei casi, un sistema di lavoro organizzato in forma plurima e differenziata, con possibilità di ricambio o di sostituzione di soggetti, sebbene di un nucleo familiare ristretto ed omogeneo; destinato, quindi, a svolgersi nell'ambito della vita privata quotidiana di una limitata convivenza.

In ragione di tali caratteristiche, proprie al rapporto, la Corte ha già evidenziato, in via di principio, la legittimità di una disciplina speciale anche derogatoria ad alcuni aspetti di quella generale (sentenza n. 27 del 1974).

2- b. - Tutto ciò non ha escluso peraltro - e non esclude - che i lavoratori domestici non debbano essere considerati come una categoria professionale, nei cui confronti non va negato - ma deve essere anzi affermato - il ricorso alla disciplina collettiva.

Proprio per tali ultime considerazioni, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2068, comma secondo, del codice civile che sottraeva i rapporti di cui trattasi alla disciplina della contrattazione collettiva (sentenza n. 68 del 1969).

2- c. - Sicché, allo stato, la legge n. 339 qui in discussione, precedente d'oltre un decennio la declaratoria in parola - constatata la evoluzione di un sistema nel cui seno per l'innanzi l'autonomia privata erasi manifestata solo tendenziale - costituisce un'altra fonte (cfr. cit. sentenza n. 68 del 1969) nella regolamentazione dei rapporti di collaborazione familiare in parte attribuita, ora, anche alla contrattazione collettiva (possono confrontarsi, al riguardo, gli accordi intervenuti il 23 novembre 1984, in vigore - salvo tacita rinnovazione - sino al 30 settembre 1987 e concernenti - art. 1 - i prestatori di lavoro domestico "comunque retribuiti").

3. - Nella delineata realtà odierna, le scelte che la legge citata ha inteso seguire non appaiono né illogiche né irrazionali, come già del resto la Corteaveva affermato in precedenza (sentenza n. 27 del 1976).

Va considerato, all'uopo, che la normativa non pone divieti od esclusioni, ma al contrario consente, secondo la ricostruzione qui fattane delle sue finalità, l'applicazione - ricorrendone i presupposti - di tutte quelle altre disposizioni che regolando la materia non richiedono, quale requisito essenziale, una particolare misura della prestazione (artt. 2240 e ss. del cod. civ.; l. 27 dicembre 1953, n. 930 sulla corresponsione della tredicesima mensilità, ecc.): cosicché - in tali sensi è anche la giurisprudenza della Corte di cassazione - il giudice di merito è posto in grado di verificare tutti i termini concreti del rapporto sino a ricomprendervi la verifica circa la giusta retribuzione del lavoratore, proporzionale alla quantità e qualità del suo lavoro (art. 36 Cost.).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 14 della legge 2 aprile 1958, n. 339: Per la tutela del rapporto di lavoro domestico, sollevata dal Pretore di Torino, in riferimento agli articoli 3 e 36 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI