ORDINANZA N. 582
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 30, 31 e 46 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1981 dal Tribunale di Bassano del Grappa nel procedimento civile vertente tra Colla Enrico e Basso Iris, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 dell'anno 1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Tribunale di Bassano del Grappa, adito dal conduttore di un immobile per il ripristino del rapporto locatizio, dichiarato cessato in base alla necessità del locatore di destinarlo ad uso proprio e viceversa successivamente locato a terzi, ha rilevato l'inapplicabilità alla controversia del rito del lavoro;
che il giudice a quo, con ordinanza emessa il 13 novembre 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, 31, 45 e 46 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui essi non sottomettono ai moduli procedurali introdotti dalla legge n. 533 del 1973 le controversie di cui all'art. 31 della legge 392 del 1978, rendendo meno celere il processo, col precludere la provvisoria esecutività ex lege della sentenza resa in primo grado, e così violando l'art. 3 della Costituzione;
che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri ha concluso per l'infondatezza della questione;
Considerato che la Corte ha più volte affermato come al legislatore sia consentito di differenziare i modi della tutela giurisdizionale con riguardo al rapporto da regolare (sentt. 10 maggio 1972, n. 89, e 16 dicembre 1980, n. 185), escludendo altresì che il rito speciale del lavoro e quello ordinario, in particolare avanti gli uffici collegiali, possano essere assunti a modello di perfezione, al quale l'uno o l'altro procedimento debba adeguarsi a pena d'incostituzionalità (sent. 16 aprile 1980, n. 65);
che la domanda di ripristino del rapporto ovvero di risarcimento del danno prevista dall'art. 31 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per l'ipotesi di omessa destinazione dell'immobile all'uso dichiarato onde ottenerne il rilascio, introduce una controversia del tutto peculiare che implica la valutazione degli eventuali diritti acquisiti da terzi e dove in via soltanto mediata viene in evidenza la pregressa locazione;
che appare perciò del tutto razionale una disciplina processuale differenziata rispetto a quella dettata per altri giudizi direttamente concernenti le vicende del rapporto;
che pertanto la questione proposta é manifestamente non fondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, 31, 45 e 46 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bassano del Grappa con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI