SENTENZA N.65
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4 1 6 cod. proc. civ., modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 giugno 1975 dal pretore di Fivizzano nel procedimento civile vertente tra Pietrelli Decimo Sesto e il Comune di Fivizzano, iscritta al n. 448 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 19 novembre 1975;
2) ordinanza emessa il 24 febbraio 1976 dal pretore di Aulla nel procedimento civile vertente tra Calani Luigi e la ditta Carpanelli Raffaele, iscritta al n. 458 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 232 del 1° settembre 1976;
3) ordinanza emessa il 27 novembre 1976 dal pretore di Oppido Mamertina nel procedimento civile vertente tra Tripodi Antonino e il Seminario Vescovile di Oppido Mamertina, iscritta al n. 760 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 del 2 marzo 1977.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 febbraio 1980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
Va disposta, per la evidente connessione, la riunione dei tre procedimenti.
La sostanza delle ordinanze dei pretori di Fivizzano e di Aulla si riduce all'affermazione che la esiguità del termine fissato per la costituzione del convenuto si risolve in violazione del diritto di difesa per l'inapplicabilità, nel rito del lavoro, della disciplina della costituzione tardiva del convenuto contumace nei giudizi, avanti ad uffici collegiali, svolti nell'osservanza del rito ordinario; raffronto tra i due riti, che ha indotto il pretore di Oppido Mamertina a denunciare la violazione anche dell'art. 3 Cost.
Né l'uno né l'altro precetto, assunti a parametri di legittimità costituzionale, sono, a giudizio della Corte, violati.
I pretori di Fivizzano e di Aulla, i quali hanno, nei decreti di fissazione della udienza di discussione, avvertito i convenuti della esigenza di comparire personalmente, non hanno tenuto nel debito conto che le caratteristiche strutturali e procedimentali che distinguono il rito ordinario avanti agli uffici collegiali dal rito speciale del lavoro, che in primo grado si celebra avanti a giudice monocratico, sono tali da non consentire l'istituzione di raffronti, nei quali sia ragionevole assumere il primo a modello di perfezione, cui l'altro pena l'incostituzionalità sia tenuto ad adeguarsi, e viceversa.
Con specifico riguardo alla lamentata inapplicabilità, al rito del lavoro, della disciplina della costituzione tardiva del convenuto contumace, non è da lasciare in ombra che il convenuto può sì < purgare > la contumacia in ogni stato del procedimento fino all'udienza di rimessione della causa al collegio, ma, a parte l'onere di disconoscere, nella prima udienza o nel termine fissato dall'istruttore, le scritture contro di lui prodotte (art. 293), le preclusioni maturate in suo danno vengono cancellate sol se il convenuto dimostri dopo aver superato vittoriosamente l'apprezzamento di verosimiglianza dei fatti addotti a prova dell'impedimento che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di aver conoscenza del processo o che la costituzione gli è stata impedita da causa a lui non imputabile (così i tre primi commi dell'art. 294, di cui non va negletto l'ultimo comma).
Pertanto, gli artt. 293 e 294, anche se inseribili nel rito speciale (problematica il cui scioglimento è estraneo ai compiti di questa Corte, la quale non ha mancato di verificare la conformità ai dettami costituzionali delle or menzionate disposizioni; sent. 54/1968), non costituirebbero bilanciamento utile ad eliminare i dubbi sulla esiguità del termine per comparire, a proposito del quale la Corte non può non rilevare che il raffronto andrebbe, in ogni caso, istituito non tra l'art. 416, comma primo, e l'art. 163 bis, integrato dagli artt. 183, 184, 293 e 294, ma tra gli artt. 415, quarto e quinto comma, 416 e 420, comma quinto, e gli artt. 313,316 e 317, dettati per il rito ordinario avanti i giudici monocratici.
Peraltro, anche nel rito del lavoro i principi generali del processo, già intesi ed applicati dalla Corte nella sentenza 13/1977 consentono di salvaguardare appieno il diritto di difesa del convenuto. In particolare, la durata del termine di sua costituzione, se scrutinata non già, come dai giudici del merito si è fatto, con riferimento ai soli primi due commi dell'art. 416, ma alla luce del sistema di cui si sono menzionati i dati positivi, si appalesa conforme ai dettami della ragione, e, quindi, esente da fondate censure d'incostituzionalità.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/04/80.