Sentenza n.185 del 1980
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SENTENZA N.185

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 668, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1977 dal Pretore di Viareggio, nel procedimento civile vertente tra Vujko Ksenija e Sardi Maria, iscritta al n. 486 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 4 gennaio 1978.

Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1980 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

Considerato in diritto

Secondo l'ordinanza di rinvio l'opposizione tardiva alla convalida della intimazione della licenza per finita locazione o di sfratto, pronunziata in assenza dell'intimato, opposizione consentita dall'art. 668, primo comma, cod. proc. civ. solo nel caso in cui risulti dimostrato che l'intimato o non ebbe conoscenza della intimazione per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore o, pur avendone avuto conoscenza, per gli stessi motivi ora detti non potè comparire all'udienza, porrebbe in essere una disparità di trattamento non razionalmente giustificabile rispetto a quanto previsto, invece, per il processo ordinario dall'art. 294 cod. proc. civ., che, ponendo una disciplina meno restrittiva, consente la rimessione in termini del contumace nel caso in cui la mancata costituzione dipenda da < causa a lui non imputabile >. E la censura è particolarmente evidenziata con riguardo alla disparità di trattamento che si verificherebbe nell'ipotesi di mancata comparizione dell'intimato che, pur avendo avuto regolare notifica della intimazione, non sia potuto comparire tempestivamente, appunto in dipendenza di motivi a lui < non imputabili >.

La questione non è fondata.

Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, le norme del procedimento ordinario non sono le sole che assicurino la tutela giurisdizionale, onde, in presenza di un procedimento speciale come quello in esame, predisposto dal legislatore per determinate finalità, fra le quali quella di definire il giudizio evitando che, attraverso l'abuso del diritto di difesa il conduttore possa protrarre anche per lungo tempo il godimento del bene locato, al legislatore è consentito di differenziare i modi della tutela giurisdizionale onde adeguarli al conseguimento delle menzionate finalità (sent. n. 89/72; numero 94/73).

Rispondente a consimili criteri è appunto la norma impugnata, la quale, inserendosi nel procedimento speciale di convalida e presupponendo le finalità generali suddette, contempla una situazione che si differenzia nettamente dalla ipotesi della rimessione in termini del contumace, cui il giudice a quo fa invece riferimento ritenendola omogenea.

L'opposizione tardiva, invero, segue ad un provvedimento di convalida immediatamente esecutivo che conclude il procedimento speciale (art. 663 cod. proc. civ.) ed ha il contenuto di decisione definitiva.

La rimessione in termini del contumace ex art. 294 cod. proc. civ. si discosta, invece, sostanzialmente da tale configurazione, costituendo semplicemente uno strumento diretto ad ammettere la parte contumace a compiere, in un procedimento tuttora in corso, quelle attività che le sarebbero precluse, in considerazione del verificarsi di dimostrate precedenti circostanze impeditive.

Pertanto è conforme a criteri di razionalità l'avere previsto condizioni particolari per l'ammissibilità dell'opposizione tardiva, ed anche se il raffronto fra le condizioni stesse con quelle previste dall'art. 294 ha condotto la dottrina e la giurisprudenza a conclusioni non sempre concordanti quanto alla relativa estensione ed incisività, è evidente che un maggior rigore della regolamentazione dell'opposizione tardiva dovrebbe in ogni caso ritenersi giustificato appunto in vista della descritta peculiarità della situazione cui il detto istituto si riferisce.

Il che porta senz'altro ad escludere la fondatezza della censura riferita all'art. 3 della Costituzione.

Le ragioni sopra esposte valgono ad escludere altresì la fondatezza della censura riferita all'art. 24 Cost., dovendosi ritenere oramai consolidata la giurisprudenza della Corte secondo cui è da considerare legittimo l'adattamento della tutela giurisdizionale alla particolarità del rapporto da regolare, ai fini della salvaguardia di un interesse razionalmente degno di protezione giuridica, quale appunto, nella specie, quello alla sollecita riconsegna del bene locato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 668, primo comma, cod. proc. civ., sollevata con ordinanza del Pretore di Viareggio del 18 luglio 1977 in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/12/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA -  Edoardo  VOLTERRA – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 22/12/80.