Sentenza n.524 del 1987

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SENTENZA N. 524

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36, punto X, della legge 1ø aprile 1981, n. 121 ("Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"), promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1984 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Rocco Gaetano ed altri contro il Ministero dell'Interno ed altri, iscritta al n. 338 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, 1a serie speciale, dell'anno 1986;

Visti l'atto di costituzione di Rocco Gaetano ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Uditi l'avv. Cristiano Romano per Rocco Gaetano ed altri e l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso per l'annullamento di un concorso per l'inquadramento nel ruolo degl'ispettori della Polizia di Stato dei marescialli di seconda e terza classe, il T.A.R. per il Lazio, con ordinanza 7 novembre 1984, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 35, 36 e 97 Cost., dell'art. 36, punto X, della l. 1 aprile 1981, n. 121, con la quale si é provveduto alla riforma dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Secondo il giudice a quo, il particolare trattamento stabilito da tale norma, ai fini dell'inquadramento nel ruolo degl'ispettori, per i marescialli carica speciale, rispetto agli altri marescialli, contrasterebbe con i princìpi stabiliti negli artt. 3, 35, 36 e 97 Cost.

Nell'ordinanza di rimessione si osserva in proposito che la qualifica di maresciallo carica speciale fu istituita con la l. 3 novembre 1963, n. 1543, la quale previde (artt. 8 e 9) che la nomina a maresciallo carica speciale fosse attribuita, previo esito favorevole di un esame di idoneità, ai marescialli di prima classe che - oltre ad altri requisiti - avessero conseguito la classifica di ottimo nell'ultimo quadriennio.

Fu previsto che essi fossero impiegati quali comandanti di sottosezioni di polizia stradale, comandanti di plotone presso le scuole di polizia e con altri compiti di particolare rilievo, senza peraltro che mutasse la loro posizione nel ruolo dei marescialli di prima classe.

A questa stregua non sussisterebbero motivi idonei a giustificare la disciplina di favore riservata, nell'inquadramento nel ruolo degl'ispettori, ai marescialli carica speciale rispetto agli altri marescialli.

Potrebbero verificarsi, anzi, ipotesi di manifesta illogicità e ingiustizia, come nel caso in cui un maresciallo di 1a classe scelto che non superi o non abbia partecipato al concorso per titoli di servizio e colloquio, venga inquadrato nel ruolo dei sovrintendenti, mentre un parigrado carica speciale, che seguiva il primo e che ugualmente non abbia superato il concorso per soli titoli di servizio o non vi abbia partecipato, viene ad essere inquadrato nel ruolo degli ispettori con qualifica immediatamente precedente a quella apicale.

Ne deriverebbe un contrasto della norma impugnata con gli artt. 3, 35, 36 e 97 Cost., poiché il legislatore, mentre avrebbe valutato appieno l'attività pregressa e l'esperienza maturata dai marescialli carica speciale, disponendone l'inquadramento nel ruolo degli ispettori e facendo discendere dal superamento o meno del concorso per titoli di servizio solo la possibilità di essere collocati nella qualifica apicale o in quella immediatamente precedente, altrettanto non avrebbe fatto per gli altri marescialli che, qualunque sia l'esperienza maturata, i meriti acquisiti e la carriera svolta, possono essere inquadrati nel ruolo degli ispettori solo se superano il concorso per titoli di servizio e colloquio.

2. - Dinanzi a questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri ed ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.

Nell'atto di costituzione si deduce che la qualifica di maresciallo "carica speciale" fu istituita al fine di selezionare personale di elevata preparazione professionale, al quale affidare funzioni di speciale rilievo. L'accertamento di tali requisiti non fu rimesso a scelte arbitrarie, ma (art. 8 l. 1543 del 1963) ad uno specifico esame di idoneità, al quale furono ammessi i marescialli di prima classe che avessero conseguito la qualifica di ottimo nell'ultimo quadriennio. Pertanto, il particolare trattamento riservato, in sede d'inquadramento nel ruolo degl'ispettori, ai marescialli carica speciale rispetto agli altri marescialli, sarebbe pienamente giustificato.

3. - Si sono costituite pure le parti private chiedendo che la questione sia dichiarata fondata.

Con memoria le stesse parti hanno riaffermato la inesistenza di una posizione di priorità dei marescialli "carica speciale" nell'ordinamento previgente. Tale "carica" non comportava nuova ed autonoma qualifica, non modificava la posizione di ruolo, non determinava l'inquadramento in un ruolo autonomo; né conferiva, infine, mansioni di maggior rilievo rispetto a quelle dei marescialli di prima classe. Mancherebbe quindi ogni ragione di preferenza nell'inquadramento della categoria "carica speciale", che il nuovo ordinamento favorisce due volte, non sottoponendo tali sottufficiali a concorso e, nel caso che vi partecipino e lo superino, attribuendo ad essi il grado più elevato del nuovo ruolo. Gli altri marescialli, in caso di mancato superamento del concorso, possono invece accedere soltanto al ruolo dei sovraintendenti. Donde la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dei princìpi informatori della l. n. 312 del 1980 e della legge quadro sul pubblico impiego (n. 93 del 1983). Anche se questa legge non si applichi direttamente alla polizia di Stato, sarebbe, infatti, da rispettare il principio di "omogeneizzazione" da essa sancito.

Nessun rilievo al riguardo potrebbe, invece, esplicare la l. n. 668 del 1986.

Considerato in diritto

4. - Nell'impugnativa innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio in data 30 luglio 1983, i marescialli ricorrenti chiedevano l'annullamento del decreto ministeriale 27 maggio 1983, n. 5201, con il quale era stato indetto il concorso per titoli di servizio e colloquio per l'inquadramento dei marescialli di 2ø e 3ø classe nelle varie qualifiche del ruolo degli ispettori della polizia di Stato. Essi postulavano inoltre per l'annullamento degli atti presupposti e di tutti gli atti che disciplinano od attuano l'inquadramento dei marescialli di p.s. nei ruoli della polizia di Stato. In proposito l'art. 36 della l. 1ø aprile 1981, n. 121, al punto X, ha stabilito che:

a) sono inquadrati nella qualifica apicale del ruolo, secondo l'ordine di graduatoria, i marescialli carica speciale che abbiano superato un concorso per titoli di servizio ed i marescialli di prima classe scelti e di prima classe che abbiano superato un concorso interno per titoli di servizio e colloquio fino alla copertura di una determinata aliquota;

b) sono inquadrati nella Terza qualifica i marescialli carica speciale che non abbiano superato il concorso o che non vi abbiano partecipato, nonché i marescialli di prima classe scelti e di prima classe, idonei al suddetto concorso interno, che non abbiano trovato collocazione nella qualifica apicale per mancanza di posti disponibili;

c) sono inquadrati nella seconda e nella prima qualifica i marescialli di prima classe scelti e di prima classe, idonei al suddetto concorso interno, che non abbiano trovato collocazione nella terza o nella seconda qualifica per mancanza di posti disponibili;

d) sono infine inquadrati nella terza, nella seconda o nella prima qualifica in relazione alla disponibilità di posti risultante dall'inquadramento in tal modo effettuato, i marescialli di seconda e terza classe che abbiano superato un apposito concorso interno per titoli di servizio e colloquio.

Secondo il giudice a quo, il particolare trattamento stabilito da tale norma, ai fini dell'inquadramento nel ruolo degl'ispettori, per marescialli carica speciale, rispetto agli altri marescialli, contrasterebbe con i princìpi stabiliti negli artt. 3, 35, 36 e 97 Cost. e tale trattamento danneggerebbe tutte le altre categorie di marescialli.

5. - Osserva la Corte che la qualifica "carica speciale" fu istituita per i marescialli di 1a classe con legge 3 novembre 1963, n. 1543, al fine di individuare personale di particolare preparazione professionale, da adibire all'espletamento di qualificate funzioni.

In base all'art. 7, ultimo comma, della citata legge, infatti, tali marescialli sono impiegati come comandanti di sottosezione di polizia stradale, di plotone presso le scuole di polizia, di capi scrivani presso l'ispettorato del Corpo, ora soppresso, presso le circoscrizioni territoriali, gli ispettorati di zona, i comandi di raggruppamento, i comandi dei compartimenti di polizia stradale, o sono destinati ad altri incarichi di notevole rilievo.

Il conseguimento della qualifica "carica speciale" era, poi, condizionato all'esito favorevole di un particolare esame di idoneità (art. 8, primo comma) in materie professionali (art.9), cui erano ammessi i marescialli di prima classe che, oltre al possesso di altri requisiti, avessero conseguito la classifica di ottimo nell'ultimo quadriennio (art. 9, secondo comma).

In difformità di quanto afferma la ordinanza di rimessione, il legislatore, nello stabilire i criteri di inquadramento dei marescialli nel nuovo ruolo degli ispettori, ha ben operato, tenendo conto della posizione differenziata dei marescialli carica speciale, connessa alla anzidetta selezione e al disimpegno delle sopraccennate speciali mansioni.

Né poteva esplicare efficacia ostativa a siffatto inquadramento il rilievo, contenuto nell'ordinanza, circa la posizione di ruolo di tali marescialli.

É esatta l'affermazione secondo cui la "carica" non dava luogo a scavalcamento nel ruolo, nei confronti dei marescialli di prima classe. Questa circostanza non é, peraltro, elemento idoneo per escludere la esistenza di una qualificazione particolare della predetta categoria dei marescialli e la rilevanza delle speciali attribuzioni da essi svolte.

Nemmeno ha pregio l'osservazione, sulla quale si é particolarmente insistito, concernente l'impiego dei marescialli carica speciale a funzioni diverse da quelle di polizia attiva e, in particolare, giudiziaria. Tale affermazione é contraddetta dal comando ad essi conferibile presso sottosezioni di polizia stradale; superabile, comunque, ove si tenga presente che le funzioni ispettive non hanno riferimento soltanto all'esercizio di attività di polizia delle due specie, ora indicate; ma attengono al complesso di tutte le attività espletate, alle quali attendono, tra gli altri, i marescialli carica speciale. Lo si desume con chiarezza dall'art. 26 del d.P.R. n. 335 del 1982, che attribuisce al personale del ruolo degli ispettori sia la qualifica di agente di pubblica sicurezza che quella di ufficiale di polizia giudiziaria (primo comma). Compito proprio della figura dei vice ispettori e degli ispettori é quello di svolgere funzioni di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa (terzo comma); mentre agli ispettori principali e a quelli superiori sono, in aggiunta, attribuiti compiti di indirizzo e di coordinamento di più unità operative di carattere investigativo (quarto comma). Funzioni quest'ultime alle quali i marescialli carica speciale appaiono particolarmente legittimati dalla pregressa applicazione ad uffici aventi attribuzioni multiple (ispettorato di zona, comandi di raggruppamento, comandi di compartimenti di polizia stradale, ecc.).

Né può invocarsi, infine, il criterio dell'"omogeneizzazione", che la difesa dei ricorrenti desume dall'art. 4 della legge quadro sul pubblico impiego (n. 93 del 1983), considerato il particolare ambito di applicabilità di questa legge, che non é direttamente operante nei riguardi dei dipendenti della polizia di Stato. Inoltre il criterio di omogeneità, anche a voler concedere che concreti un principio di carattere generale in materia di pubblico impiego, non ha, di per sé, rilevanza costituzionale.

6. - Le osservazioni innanzi svolte danno piena giustificazione del criterio seguito dal legislatore nel collocare nel nuovo sistema i marescialli carica speciale, ritenendoli idonei al disimpegno, nelle qualifiche apicali, delle funzioni assegnate agli ispettori, previo svolgimento di un concorso per soli titoli di servizio.

Ed é del tutto razionale l'inquadramento degli altri marescialli fra gli ispettori, solo previa verifica dell'attitudine all'esercizio delle corrispondenti funzioni, mediante la partecipazione ad un particolare concorso per titoli di servizio e colloquio, con l'inserimento nel ruolo dei sovrintendenti di coloro che non lo abbiano superato o non vi abbiano partecipato (art. 36 l. n. 121 del 1981, art. 10, nono comma e art. 13, quinto comma, del d.P.R. n. 336 del 1982). Quei marescialli avevano espletato in passato funzioni minori e diverse da quelle alle quali li avrebbe legittimati la nuova qualifica di ispettori; era opportuno, quindi, valutarne la idoneità attraverso una particolare prova qualificativa.

In base alle suesposte considerazioni e alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, non sussiste la violazione dell'art. 3 e dell'art. 97 Cost., né quella dei princìpi costituzionali in materia di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.).

Si é riconosciuta, infatti, ampia discrezionalità al legislatore (nella specie, regionale) (sentenza 22 aprile 1986, n. 99) in materia di inquadramento del personale già di ruolo e nella scelta dei sistemi e delle procedure per la progressione di carriera - alla quale é sicuramente riconducibile la fattispecie ora in esame - ai fini di valutare congruamente e razionalmente le attività pregresse del dipendente, allo scopo di trarne utili elementi nel giudizio circa l'attitudine a svolgere funzioni superiori (sent. 29 marzo 1983, n. 81).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, punto X, della l. 1 aprile 1981, n. 121 ("Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"), in riferimento agli artt. 3, 35, 36, comma primo e 97, comma primo della Costituzione, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe (n. 338, R.O. 1986).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 26 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI