ORDINANZA N. 506
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 "Revisione della disciplina del contenzioso tributario", come modificato dall'art. 23 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 "Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636"; promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1982 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano su ricorso proposto da Amato Luigi iscritta al n. 686 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;
Ritenuto che la Commissione tributaria di 1ø grado di Milano, nel corso del procedimento iniziato dalla s.r.l. Chimipetrol avverso l'avviso di accertamento dell'Ufficio IVA di Milano relativo alla dichiarazione annuale per l'anno 1975, sollevava, con ordinanza del 7 maggio 1982, questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso tributario"), modificato dal d.P.R. n. 739 del 1981 - secondo il quale la prova testimoniale non é ammessa nel processo tributario - in riferimento all'art. 24 Cost., deducendo che la assoluta inammissibilità della prova testimoniale non sembra in alcun modo ragionevolmente giustificabile e si pone in contrasto, quindi, con il principio del diritto alla tutela giurisdizionale;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, eccepiva nel merito l'infondatezza della questione, deducendo che il processo tributario ha natura inquisitoria e che mal si concilia la prova per testi con la struttura e il carattere di tale processo, più snello e semplificato rispetto a quello civile; inoltre, l'art. 24 Cost. sarebbe male invocato, in quanto esso é estraneo alla definizione dei modi di strutturazione della tutela giurisdizionale;
Considerato che sulla questione la Corte si é già pronunciata, ritenendone la non fondatezza (in quanto il solo fatto della esclusione di un mezzo di prova come quello della testimonianza non costituisce di per sé violazione del diritto di difesa), sia pure in materia di imposta di registro, relativamente ad una previsione sostanzialmente coincidente con quella ora impugnata (sent. n. 128/72);
che non vengono addotti nuovi motivi per discostarsi dalla citata pronuncia;
che, peraltro, la Corte ha costantemente affermato che l'art. 24 Cost. non esclude che le modalità dell'esercizio del diritto di difesa possono essere dal legislatore, nella sua discrezionalità, diversamente regolate in funzione delle peculiari caratteristiche dei singoli procedimenti (cfr. sentt. nn. 49 del 1979, 9 e 63 del 1982);
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, come modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dalla Commissione tributaria di I grado di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: SAJA
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI