Ordinanza n.506 del 1987

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ORDINANZA N. 506

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 "Revisione della disciplina del contenzioso tributario", come modificato dall'art. 23 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 "Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636"; promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1982 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano su ricorso proposto da Amato Luigi iscritta al n. 686 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che la Commissione tributaria di 1ø grado di Milano, nel corso del procedimento iniziato dalla s.r.l. Chimipetrol avverso l'avviso di accertamento dell'Ufficio IVA di Milano relativo alla dichiarazione annuale per l'anno 1975, sollevava, con ordinanza del 7 maggio 1982, questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso tributario"), modificato dal d.P.R. n. 739 del 1981 - secondo il quale la prova testimoniale non é ammessa nel processo tributario - in riferimento all'art. 24 Cost., deducendo che la assoluta inammissibilità della prova testimoniale non sembra in alcun modo ragionevolmente giustificabile e si pone in contrasto, quindi, con il principio del diritto alla tutela giurisdizionale;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, eccepiva nel merito l'infondatezza della questione, deducendo che il processo tributario ha natura inquisitoria e che mal si concilia la prova per testi con la struttura e il carattere di tale processo, più snello e semplificato rispetto a quello civile; inoltre, l'art. 24 Cost. sarebbe male invocato, in quanto esso é estraneo alla definizione dei modi di strutturazione della tutela giurisdizionale;

Considerato che sulla questione la Corte si é già pronunciata, ritenendone la non fondatezza (in quanto il solo fatto della esclusione di un mezzo di prova come quello della testimonianza non costituisce di per sé violazione del diritto di difesa), sia pure in materia di imposta di registro, relativamente ad una previsione sostanzialmente coincidente con quella ora impugnata (sent. n. 128/72);

che non vengono addotti nuovi motivi per discostarsi dalla citata pronuncia;

che, peraltro, la Corte ha costantemente affermato che l'art. 24 Cost. non esclude che le modalità dell'esercizio del diritto di difesa possono essere dal legislatore, nella sua discrezionalità, diversamente regolate in funzione delle peculiari caratteristiche dei singoli procedimenti (cfr. sentt. nn. 49 del 1979, 9 e 63 del 1982);

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, come modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dalla Commissione tributaria di I grado di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI