ORDINANZA N. 502
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Dott. Francesco SAJA , Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l.l. 27 luglio 1945, n. 475 ("Divieto di abbattimento di alberi di ulivo"), promosso con ordinanza emessa il 13 febbraio 1984 dal Pretore di Orvieto iscritta al n. 521 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione avente ad oggetto l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 4 del d.d.l. 27 luglio 1945, n. 475 ("Divieto di abbattimento di alberi di olivo"), il Pretore di Orvieto con ordinanza del 13 febbraio 1984 (reg.ord. n. 521 del 1984) ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 4 nella parte in cui, prevedendo per l'illegittimo abbattimento degli alberi di olivo una pena pecuniaria di entità fissa (pari al decuplo del valore delle piante abbattute), si porrebbe in contrasto con l'art. 27 Cost. che impone di tener presente la personalità dell'incolpato nella determinazione della sanzione, nonché con l'art. 3 Cost. per l'irrazionalità della disciplina così dettata;
che non si sono costituite le parti, mentre ha spiegato intervento l'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che venisse dichiarata la non fondatezza della questione.
Considerato che questa Corte ha già avuto modo di affermare, seppure in riferimento ad una fattispecie particolare, che il principio della personalità della pena opera esclusivamente nei confronti delle pene vere e proprie e non ha alcuna attinenza con le sanzioni di altra natura (sent. n. 29 del 1961);
che peraltro anche in relazione alle sanzioni penali, é stato da questa Corte ritenuto che una previsione edittale rigida non é di per sé incompatibile con i limiti imposti dalla Costituzione alla potestà punitiva (sent. n. 67 del 1963, n. 167 del 1971);
che, per tali ragioni, la questione sollevata in riferimento all'art. 27 Cost. va dichiarata manifestamente infondata;
che ad identica conclusione si deve pervenire per quanto attiene all'asserita violazione dell'art. 3 Cost., in quanto la norma impugnata, non solo non si pone in contrasto con il principio della personalità della pena, ma stabilisce anche un trattamento che - proporzionato all'entità oggettiva della violazione - appare del tutto congruo e razionale rispetto al tipo di illecito sanzionato;
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.d.l. 27 luglio 1945, n. 475 ("Divieto di abbattimento di alberi di olivo"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dal Pretore di Orvieto con ordinanza emessa il 13 febbraio 1984 (reg. ord. n. 521 del 1984).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI