Ordinanza n.485 del 1987

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ORDINANZA N. 485

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 ('Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 febbraio 1982 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Modena sul ricorso proposto da Salsi Augusto ed altro, iscritta al n. 318 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 4 luglio 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto da Costantini Alessandra contro l'Ufficio del Registro Successioni di Roma, iscritta al n. 217 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 febbraio 1982 (reg. ord. n. 318/1983) la Commissione tributaria di secondo grado di Modena ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 ('Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), nella parte in cui ai fini della tempestiva dichiarazione di successione, non equipara la data della sua spedizione a mezzo posta con quella di arrivo o di presentazione diretta all'Ufficio competente a riceverla, per contrasto con l'art. 3 Cost.;

che identica questione é stata pure sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, Sez. VII, con ordinanza del 4 luglio 1984 (reg. ord. n. 217/1987);

che i giudizi a quibus vertono su sopratasse applicate dall'Ufficio per tardiva presentazione della dichiarazione di successione e della dichiarazione INVIM relativa a beni acquistati mortis causa;

che l'asserita disparità di trattamento viene posta in relazione alla disciplina prevista per le dichiarazioni ai fini di altre imposte, e in particolare all'art. 37 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA), e all'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (imposte sui redditi);

Considerato che le ordinanze in epigrafe sollevano identica questione rendendo opportuna la riunione dei relativi giudizi ai fini di un'unica pronuncia;

che con la sentenza n. 121 del 1985 seppure in una fattispecie diversa concernente l'istituto del ricorso amministrativo in materia di IGE, la Corte, nel valutare la legittimità costituzionale di una disposizione che non equiparava la data di spedizione a quella di presentazione, ha osservato che: "nell'ambito amministrativo tributario, normative diverse concernenti presentazioni di dichiarazioni, rettifiche, gravami di vario genere offrono una disarticolata prospettazione positiva tale da rifiutare - per il riequilibrio del sistema - un modello generale cui riferirsi per saggiare la ragionevolezza, a confronto di singole disposizioni";

che in tema di dichiarazione INVIM, la Corte con ordinanza n. 342 del 1987 ha dichiarato manifestamente infondata questione identica a quella oggetto del presente giudizio ribadendo l'impossibilità a fronte di altre normative (quale é appunto quella in materia di imposta di successione e di imposta di registro) che non prevedono l'invocata equiparazione, di individuare un principio generale alla stregua del quale valutare la ragionevolezza delle singole disposizioni;

che pertanto va dichiarata manifestamente infondata la questione posta per contrasto con l'art. 3;

che va invece dichiarata manifestamente inammissibile l'impugnazione della medesima norma con riferimento all'art. 53 Cost., non risultando in alcun modo enunciati i profili sotto i quali la stessa si porrebbe in contrasto con l'invocato parametro costituzionale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 ('Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), sollevata, in riferimento all'art. 53 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con ordinanza del 4 luglio 1984 (reg. ord. n. 217 del 1987).

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 ('Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Modena con ordinanza del 19 febbraio 1982 (r.o. n. 318 del 1983) e dalla Commissione Tributaria di primo grado di Roma con ordinanza del 4 luglio 1984 (r.o. n. 217 del 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI