SENTENZA N. 121
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 57, legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) e 52, comma primo, legge 19 giugno 1940, n. 762 (Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto legge 9 gennaio 1940 n. 2, che istituisce una imposta generale sull'entrata), promosso con ordinanza 11 gennaio 1977 della Corte d'Appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Borgogni Omero e Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 298 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 237 dell'anno 1977.
Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1985 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa l'11 gennaio 1977 la Corte d'Appello di Roma, nel procedimento civile vertente tra Borgogni Omero e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 57 della l. 7 gennaio 1929 n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) e 52, comma primo, della l. 19 giugno 1940 n. 762 (Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto legge 9 gennaio 1940 n. 2, che istituisce una imposta generale sull'entrata), nella parte in cui escludono che la tempestiva proposizione del ricorso al Ministro contro l'ordinanza dell'Intendente di Finanza possa essere realizzata anche con la spedizione del ricorso stesso mediante raccomandata e che in tal caso la data di spedizione equivalga a quella di presentazione.
2. - Il Borgogni aveva impugnato innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria il decreto ministeriale con il quale era stato dichiarato irricevibile un ricorso amministrativo in materia di IGE per decorso del termine di gg. 30 previsto dall'art. 56 della l. 7 gennaio 1929 n. 4.
Nella specie il giudice a quo - premesso che a fronte di decreto di irricevibilità il termine per l'azione giudiziaria decorre non dalla notifica dell'atto, bensì dal momento in cui l'originario provvedimento diviene definitivo - ha osservato che alla luce di un siffatto criterio l'azione sarebbe da ritenere intempestiva in quanto proposta dopo la scadenza del termine di 6 mesi, soccorrente in causa e previsto dall'art. 33 l. 9 aprile 1911 n. 330 (recte: l. 23 aprile 1911 n. 509). In relazione a ciò ha ritenuto essenziale ai fini del decidere sulla tempestività dell'azione giudiziaria l'accertamento della legittimità o meno del decreto con il quale il ricorso in via amministrativa era stato dichiarato irricevibile per essere stato spedito entro i 30 giorni, ma pervenuto all'Ufficio dopo la scadenza di questo ultimo termine previsto dall'art. 56 l. 7 gennaio 1929 n. 4.
3. - Di qui la questione di legittimità costituzionale, ove abbia a ritenersi come termine di riferimento la data di arrivo del ricorso all'Ufficio e non quella di spedizione.
Il giudice a quo ravvisa che il contrasto si ponga in relazione al fatto che altre norme considerano ai fini della decadenza del termine per ricorrere il momento della spedizione del ricorso tramite il servizio postale e non quello dell'arrivo presso l'Ufficio di destinazione.
Sotto tale profilo l'ordinanza di rinvio richiama in particolare le seguenti disposizioni: art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (Revisione della disciplina sul contenzioso tributario), art. 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 (Imposta sugli spettacoli), art. 11 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) e l'art. 63 R.d. 12 luglio 1934 n. 1214 (T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti) dichiarato parzialmente incostituzionale, questo ultimo, con sent. n. 170 del 1971 nella parte in cui non contemplava, ai fini dell'osservanza del termine per il ricorso, la data di spedizione del ricorso stesso.
Davanti a questa Corte non si é costituita alcuna delle parti né é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; ai sensi dell'art. 26, comma secondo, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e dell'art. 9, comma primo delle norme integrative 16 marzo 1956, la causa é stata fissata per la decisione in camera di consiglio.
Considerato in diritto
1. - L'art. 52, comma primo, del R.d.l. 9 gennaio 1940 n. 2 (convertito nella legge 19 giugno stesso anno, n. 762) rende applicabili - ai fini dell'accertamento, della cognizione e della definizione delle violazioni in materia di imposta generale sull'entrata - le disposizioni contenute nella legge 7 gennaio 1929, n. 4, recante la normazione generale per la repressione delle violazioni finanziarie. All'uopo, l'art. 57 della detta legge n. 4 esplicita che il ricorso (gerarchico) al Ministro delle Finanze, avverso l'ordinanza dell'Intendente, irrogativa di pena pecuniaria, "é presentato" dal trasgressore ovvero da un suo legale rappresentante.
Il giudice rimettente rileva che "la tempestiva proposizione del ricorso al Ministro possa essere realizzata anche con la spedizione del ricorso stesso e che in tal caso la data di spedizione equivale alla data di presentazione". Talché il combinato disposto delle cennate norme (art. 52 legge n. 762 del 1940 - normativa IGE; art. 57 legge n. 4 del 1929 - normativa generale) porrebbe in essere - prescrivendosi ivi la presentazione del gravame - una disparità di trattamento ex art. 3 Cost. con altre situazioni giuridiche, diversamente considerate e menzionate nel successivo paragrafo.
2. - Va intanto precisato - per i fini del decidere che la disposizione dell'art. 57 della legge n. 4/1929, sulla quale - in definitiva - si appunta l'odierno esame, superate già antiche incertezze, é ormai pacificamente intesa (e del resto la fattispecie ne offre, in atti, puntuale riprova), nel senso che per la rituale "presentazione" del gravame non occorra la personale produzione a cura dell'interessato, bensì sia valida - comunque - la spedizione per plico postale a condizione, tuttavia, che il ricorso, così inoltrato, pervenga agli organi finanziari nei termini: giorni 30 dalla notifica dell'ordinanza, ex art. 56 legge n. 4 (in tali sensi univocamente la Corte di Cassazione, sin dal 1957).
Peraltro, anche circoscritta in questi termini, la questione non é fondata.
Il tertium comparationis offerto dalla Corte d'Appello di Roma é assolutamente disomogeneo quando si rivolge alla produzione dei gravami giudiziari in materia di pensioni; ma lo é altrettanto anche col riferimento alla proposizione dei ricorsi avanti alle Commissioni tributarie; ovvero, infine, nella indicazione, pur nella stretta ottica dei procedimenti amministrativi, delle previsioni ad hoc per taluni specifici tributi (imposte sugli spettacoli, tasse di CC. GG.).
Per contro infatti, nell'ambito amministrativo tributario normative diverse concernenti presentazioni di dichiarazioni, rettifiche, gravami di vario genere offrono una disarticolata prospettazione positiva tale da rifiutare - per il riequilibrio del sistema - un modello generale cui riferirsi per saggiarne la ragionevolezza, a confronto di singole disposizioni (in tali sensi, sentenza n. 46 del 28 gennaio 1983).
3. - Tuttavia, é da tener conto che la mentovata legge del 1929 n. 4, la quale - come esposto - si pone per la sua stessa intitolazione, quale "disciplina generale repressiva delle violazioni finanziarie", contiene, nei suoi scopi sanzionatori, due ben distinte connotazioni organiche: le une che hanno carattere strettamente penale; le altre che hanno carattere amministrativo (così notava, già, la relazione del Ministro delle Finanze al relativo progetto, presentato alla Camera addì 22 novembre 1928).
Orbene, per le sanzioni "amministrative" - e che qui interessano - il sistema della legge del 1929 é venuto, nel tempo, a scolorirsi e a perdere gran parte degli oggetti e dei contenuti cui la norma generale de qua era rivolta. Ciò a seguito della revisione operata nella disciplina del contenzioso tributario. La normativa anzidetta é rimasta, tuttavia, in vigore nei confronti di quei tributi, di diversificata natura, per le cui controversie non sussista competenza organica delle Commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. n. 636 del 26 ottobre 1972.
E, dunque, se per effetto degli artt. 55 e ss. della legge n. 4 il sistema di tutela ivi delineato e vigente attiene alla regolamentazione comune ai ricorsi gerarchici, a questa - nei suoi principi a portata generale - va fatto riferimento ogni qualvolta essa possa - e quindi debba - incidervi.
4. - Deve riconoscersi, a questo punto, avere acquisito nell'ordinamento valore omogeneizzante la disposizione di cui all'art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 che - senza distinzione di materia - attribuisce all'interessato al gravame in via gerarchica la facoltà di presentare il ricorso direttamente, ovvero mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento. La data di spedizione - in tale usufruibile ipotesi vale quale data di presentazione, mentre ai sensi del successivo art. 17 del d.P.R. medesimo restano abrogate le disposizioni contrarie, ovvero, incompatibili: ovviamente va ricompresa, in queste, quella da cui discende la ricevibilità ab origine del gravame.
Cosicché é evidente come l'art. 57 della legge n. 4/1929 modalità di presentazione del ricorso (gerarchico) - vada interpretato in tale unificante chiave ermeneutica di lettura e di applicazione.
Né contrario avviso potrebbe trarsi dal precedente art. 1, comma secondo, della stessa legge n. 4, nella parte in cui si stabilisce (recte: si stabiliva) che le disposizioni della norma "non possono essere abrogate o modificate da leggi posteriori concernenti i singoli tributi, se non per dichiarazione espressa del legislatore con specifico riferimento alle singole disposizioni abrogate o modificate".
Tale disposto é stato comunque abrogato, in virtù dell'art. 13, comma primo del d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516), ma - ai sensi del successivo art. 35 - con "effetto" dal 1 gennaio 1983. Tuttavia, con riguardo all'applicabilità di esso ratione temporis, appare convincente il considerare - e a ciò confortano anche i più recenti orientamenti del Consiglio di Stato - che la norma, indubbiamente di rafforzata resistenza, ponevasi chiaramente e strettamente coordinata, sul piano logico sistematico, con il contesto normativo specialmente rivolto a dare assetto coerente e univoco alla disciplina della repressione penale delle violazioni finanziarie. Là dove, invece, identiche esigenze negli scopi di omogeneità e di razionalità son venute a palesarsi ratione materiae, per la diversa ma pur organica sanzionabilità a carattere amministrativo (e quindi anche per i relativi rimedi), la norma de qua non poteva non perdere la propria iniziale rigidità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, comma primo del R.d.l. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762 (Istituzione di un'imposta generale sull'entrata) e 57 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), nella parte in cui si esclude che la tempestiva proposizione del ricorso contro l'ordinanza dell'Intendente di finanza possa essere realizzata anche con la spedizione del ricorso stesso, mediante raccomandata, e che in tal caso la data di spedizione equivalga alla data di presentazione, sollevata dalla Corte d'Appello di Roma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1985.
Guglielmo ROEHRSSEN - Giuseppe BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 26 aprile 1985.