Ordinanza n.342 del 1987

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ORDINANZA N. 342

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 26, quarto comma, d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 28 febbraio 1983 n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), 18, sesto comma, e 23 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 e successive modificazioni (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), promossi con ordinanze emesse il 20 dicembre 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Cremona, il 1ø luglio 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Monza, il 7 febbraio 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino, il 10 dicembre 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Monza (nn. 2 ordinanze), il 13 febbraio 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Monza e il 7 febbraio 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino iscritte rispettivamente ai nn. 237 e 743 del registro ordinanze 1985 e ai nn. 280, 451, 452, 541 e 608 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 196- bis dell'anno 1985 e nn. 13, 35, 45, 46, 49 e 52/prima serie speciale dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 20 dicembre 1984 la Commissione tributaria di primo grado di Cremona ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 26 d.l. 28 febbraio 1983 n. 55 conv. in l. 26 aprile 1983 n. 131 e 23 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 nella parte in cui, ai fini della tempestività della dichiarazione relativa all'INVIM straordinaria, non equipara la data della sua spedizione a mezzo posta con quella di arrivo o di presentazione diretta all'Ufficio competente a riceverla, per contrasto con l'art. 3 Cost. (ord. n. 237/1985);

che analoga questione é stata pure sollevata, con quattro ordinanze di identico contenuto emesse il 1ø luglio 1985 (ord. n. 743/1985), il 10 dicembre 1985 (ordd. nn. 451, 452/1986) e il 13 febbraio 1986 (ord. n. 541/1986), dalla Commissione tributaria di primo grado di Monza, che ha impugnato il solo art. 26, quarto comma, d.l. n. 55 del 1983 conv. in l. n. 131 del 1983, sempre per contrasto con l'art. 3 Cost., e dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino che, con due ordinanze emesse il 7 febbraio 1985 (ordd. 280, 608/1986), ha incentrato l'impugnativa sull'art. 18, sesto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, per contrasto anche con l'art. 76 Cost. in relazione all'art.10 della legge delega 9 ottobre 1971 n. 825 che ha tra l'altro imposto direttive volte a semplificare i rapporti tributari nelle varie fasi;

che i giudizi a quibus vertono tutti su soprattasse applicate dall'Ufficio per tardive dichiarazioni (ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ex art. 26 d.l. n. 55 del 1983 conv. in l. n. 131 del 1983) spedite dalle società ricorrenti tempestivamente, ma pervenute all'ufficio oltre il termine stabilito dalla legge;

che nei presenti giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che le ordinanze in epigrafe sollevano identica questione relativa all'art. 26, quarto comma, d.l. 28 febbraio 1983 n. 55 conv. in l. 26 aprile 1983 n. 131 (e al connesso art. 23 d.P.R. n. 643 del 1972 che prevede la relativa sanzione) e alla norma di cui all'art.18, sesto comma, d.P.R. n. 643 del 1972, talché si appalesa opportuna la riunione dei giudizi ai fini di un'unica pronuncia;

che questa Corte con la sentenza n. 121 del 1985 affrontando una questione analoga quanto al problema dell'equiparazione tra "presentazione" e data di spedizione (relativa peraltro al ricorso amministrativo in materia di I.G.E.) ha avuto modo di osservare che "nell'ambito amministrativo tributario normative diverse concernenti presentazioni di dichiarazioni, rettifiche, gravami di vario genere offrono una disarticolata prospettazione positiva tale da rifiutare - per il riequilibrio del sistema - un modello generale cui riferirsi per saggiarne la ragionevolezza, a confronto di singole disposizioni";

che non sussistono valide ragioni per non confermare tale assunto nella presente fattispecie dove, a fronte dei riferimenti posti dalle ordinanze di rimessione (i più pertinenti relativi all'IRPEF, IRPEG e IVA), permangono altre normative, ancora più affini rispetto all'INVIM (in materia cioè di imposta di registro, di successione), che non prevedono l'invocata equiparazione;

che pertanto manifestamente infondata é la questione posta per contrasto con l'art. 3 Cost.;

che, come sopra evidenziato, anche nei giudizi di cui alle ordinanze nn. 280/86 e 608/86 si controverte in ordine alla tardiva dichiarazione per INVIM straordinaria di cui all'art. 26 d.l. n. 55/1983 conv.in l. n. 131/1983, talché la Commissione tributaria di primo grado di Torino avrebbe dovuto impugnare, come eccepito dall'Avvocatura dello Stato, il quarto comma dell'art. 26 stesso decreto-legge anziché la norma prevista nel d.P.R. n. 643 del 1972 (art. 18, sesto comma);

che tale rilievo pertanto rende priva di rilevanza la questione posta dalla stessa Commissione di Torino in relazione all'art. 76 Cost.;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 26, quarto comma, d.l. 28 febbraio 1983 n. 55 conv. in l. 26 aprile 1983 n. 131, 18, sesto comma, e 23 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalle ordinanze in epigrafe;

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, sesto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 sollevata, in relazione all'art. 76 Cost. in riferimento all'art. 10 l. 9 ottobre 1971 n. 825, dalle ordinanze - pure in epigrafe della Commissione tributaria di primo grado di Torino.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI