Ordinanza n.164 del 1987

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ORDINANZA N. 164

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

A CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 41- bis del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1986 dal giudice istruttore del Tribunale di Treviso nel procedimento penale a carico di Della Libera Renato ed altri, iscritta al n. 298 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il giudice istruttore del Tribunale di Treviso, nel corso di un procedimento penale per millantato credito presso un magistrato di quel Tribunale, con ordinanza 16 ottobre 1984 ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 97 e 101 Cost., dell'art. 41- bis c.p.p., nella parte in cui non prevede, per i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di soggetto danneggiato dal reato, uno spostamento di competenza per territorio analogo a quello previsto per l'ipotesi di procedimenti in cui un magistrato assuma la qualità di parte offesa dal reato (e in tal senso si cita Cass. 2 maggio 1984, n. 1022);

che questa Corte, in relazione al giudizio così promosso, ha emesso, con ordinanza 8 novembre 1985, n. 272, una pronuncia di manifesta inammissibilità, nel presupposto che la questione riguardasse la mancata previsione dello spostamento di competenza nell'ipotesi di reati commessi da Pretori o vice Pretori o in loro danno;

che con ordinanza 23 gennaio 1986, il giudice istruttore di Treviso, nel corso dello stesso processo, ha risollevato la medesima questione, precisando che essa non riguardava l'ipotesi di reati commessi da Pretori o vice Pretori o in loro danno, bensì quella di reati in cui un magistrato del tribunale competente per territorio assuma la qualità di soggetto danneggiato dal reato;

che secondo il giudice a quo, sussistendo riguardo a tale ipotesi le stesse ragioni che hanno indotto il legislatore a stabilire lo spostamento di competenza per il caso di magistrato offeso dal reato, la mancata previsione, da parte dell'art. 41- bis c.p.p., di un analogo spostamento di competenza, contrasterebbe con gli artt. 3, 97 e 101 Cost.;

considerato che questa Corte, con sentenza 30 luglio 1984, n. 232 ha ritenuto che le situazioni nelle quali può sorgere il dubbio che, a causa di rapporti interpersonali di vario genere, potrebbe verificarsi una turbativa della serenità e imparzialità dei giudici, sono molteplici, ma rientra nell'esclusiva competenza del legislatore statuire se ed in quale misura i rapporti che, nell'ambito dell'organizzazione giudiziaria, si creano tra organi e tra singoli debbano influire sulla determinazione della competenza e quali siano le soluzioni più idonee a garantire l'indipendenza nel giudizio e il prestigio della magistratura;

che, pertanto, il giudice a quo, con riferimento all'ipotesi in cui un magistrato del tribunale competente a giudicare per territorio assuma la veste di soggetto danneggiato dal reato, chiede una sentenza additiva, la quale implica scelte riservate alla discrezionalità del legislatore;

che, come é stato già ritenuto con la citata sentenza n. 232 del 1984 riguardo all'esclusione di spostamenti di competenza per i reati commessi da Pretori o vice Pretori o in loro danno, simili questioni sono inammissibili e non vi é ragione per discostarsi da detti giudizi;

visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41- bis c.p.p., introdotto con la l. 22 dicembre 1980, n. 879 ("Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione"), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 97 e 101 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 6 maggio 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE