ORDINANZA N. 272
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis, cod. proc. pen., promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 ottobre 1984 dal Giudice istruttore del Tribunale di Treviso nel procedimento penale a carico di Della Libera Renato ed altri, iscritta al n. 1328 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 bis dell'anno 1985;
2) ordinanza emessa il 23 novembre 1984 dal Giudice istruttore del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Gassi Gianfranco ed altri, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 80 bis dell'anno 1985.
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con ordinanza 16 ottobre 1984, il Giudice istruttore presso il Tribunale di Treviso ha denunciato di illegittimità, in riferimento agli artt. 3, 97 e 101 Cost., l'art. 41 bis cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede lo spostamento della competenza territoriale anche nell'ipotesi di reati commessi da Pretori o vice Pretori o in loro danno, attribuiti alla competenza del Tribunale nella cui circoscrizione é compreso il mandamento in cui il Pretore o vice Pretore, imputato o parte lesa, esercita le sue funzioni;
che identica impugnativa é stata proposta anche dal G. I. del Tribunale di Firenze, con altra ordinanza del 23 novembre 1984;
che nei relativi giudizi innanzi alla Corte non vi é stata costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che i giudizi stessi vanno riuniti e unitariamente decisi;
che peraltro, con sentenza n. 232 del 1984, é stata già dichiarata l'inammissibilità di identica questione di costituzionalità del predetto art. 41 bis c.p.p., dal momento che sostanzialmente si richiedeva alla Corte una sentenza additiva implicante, nell'ambito di più soluzioni alternative, scelte discrezionali che esulano dalla competenza della Corte stessa; e che altre analoghe questioni sono state poi dichiarate manifestamente inammissibili con successive ordinanze nn. 54 e 98 del 1985.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis cod. proc. pen. sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 101 Cost., con le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.
Livio PALADIN
Depositata in cancelleria l'8 novembre 1985.