ORDINANZA N. 54
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
Composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis del codice di procedura penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 marzo 1983 dalla Corte di Cassazione nel conflitto di competenza tra il Procuratore della Repubblica di Perugia e il Tribunale di Cassino nel procedimento penale a carico di Marcone Giampietro, iscritta al n. 983 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa il 19 dicembre 1983 dal G.I. presso il Tribunale di Gorizia nei procedimenti penali riuniti a carico di Battello Nereo, iscritta al n. 154 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 176 dell'anno 1984;
3) ordinanza emessa il 30 ottobre 1982 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Rivelli Aquilino ed altro, iscritta al n. 232 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 211 dell'anno 1984.
Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe é stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 101 Cost. questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis c.p.p., nella parte in cui non prevede lo spostamento della competenza territoriale anche nell'ipotesi di reati commessi da Pretori o in loro danno, attribuiti alla competenza del tribunale nella cui circoscrizione é compreso il mandamento in cui il Pretore, imputato o parte lesa, esercita le sue funzioni;
che i giudizi instaurati debbono essere riuniti, stante l'identità della questione sollevata;
considerato che, con la sentenza n. 232 del 1984, é stata già dichiarata l'inammissibilità di una questione analoga sotto il profilo che sostanzialmente si richiedeva una sentenza additiva implicante nell'ambito di più soluzioni alternative scelte discrezionali che esulano dalla competenza della Corte costituzionale;
che non sussistono ragioni per discostarsi da tale decisione, mancando nelle questioni ora proposte elementi di diversificazione rispetto a quella già decisa.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis c.p.p., introdotto con la legge 22 dicembre 1980, n. 879 (Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione), sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 97 e 101 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1985.
Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN
Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1985.