Sentenza n.158 del 1987

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SENTENZA N. 158

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

        ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 1980 dal Pretore di Ancona nel procedimento civile vertente tra Pellicciari Raffaele e I.N.A.I.L. iscritta al n. 760 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 352 dell'anno 1980;

Visti l'atto di costituzione dell'INAIL nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Uditi nell'udienza pubblica del 18 marzo 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

Udito l'avv. Vittorio Lai per l'INAIL e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ricorso depositato il 21 dicembre 1979, Pellicciari Raffaele, commerciante ambulante di articoli casalinghi e detersivi, premesso che, accusando bronchite e ritenendo trattarsi di malattia professionale, presentò domanda all'INAIL che comunicò non essere stata evidenziata la malattia denunziata, che su ricorso del Patronato IPAS, cui il Pellicciari aveva conferito mandato di assistenza e rappresentanza, l'INAIL comunicò che nessuna prestazione poteva essere concessa in quanto risultato "trattarsi di persona non soggetta ad obbligo assicurativo", chiese in via istruttoria ordinare all'INAIL di produrre tutti gli atti della procedura amministrativa, ammettere prova per testi sulla qualità di lavoro di esso ricorrente e disporre consulenza tecnica per accertare natura e danno conseguente alla denunziata broncopatia e nel merito, dato atto che il ricorrente era affetto dalla denunziata tecnopatia e, in ipotesi di danno indennizzabile, nella misura che risulterà dovuta, condannare l'INAIL a corrispondere la relativa rendita con decorrenza dalla denunzia ed interessi, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione d'incostituzionalità dell'art. 4 d.P.R. 1124/ 1965 nella parte in cui esclude dal novero delle persone assicurate i commercianti che esercitano una delle attività protette, indicate nello stesso t.u. Con memoria dd. 28 marzo 1980 l'INAIL chiese respingersi la domanda del Pellicciari.

1.2. - Con ordinanza emessa il 30 giugno 1980 (comunicata il primo luglio e notificata il 25 settembre successivi; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 352 del 24 dicembre 1980 e iscritta al n. 760 R.O. 1980) l'adito Pretore di Ancona in funzione di giudice del lavoro ha giudicato rilevante e, in riferimento agli artt. 3 co. 1 e 38 co. 1 e 2 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nella parte in cui non include tra i soggetti assicurati anche i commercianti che esercitano una delle attività protette indicate nell'art. 1 t.u., sul riflesso che ogni cittadino inabile al lavoro deve avere assistenza, e tutti i lavoratori, senza distinzione alcuna, hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso d'infortunio o di malattia professionale.

2.1. - Avanti la Corte si sono costituiti per l'INAIL, giusta procura speciale 14 novembre 1980 per notar M. Festa rep. 7090, gli avvocati Vincenzo Cataldi, Pasquale Napolitano e Delfino Benevento, i quali, con deduzioni depositate l'11 dicembre 1980, hanno argomentato e concluso per l'infondatezza della proposta questione sul riflesso a) che non tutti i lavoratori versano in identica situazione in riferimento alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e che la normativa assicurativa non tutela, in via generale, salvo specifiche eccezioni, i lavoratori autonomi, tra i quali debbonsi inserire i commercianti ambulanti, e pertanto non sussiste violazione dell'art. 3, b) che con l'art. 38 non si é inteso indicare al legislatore ordinario che a tutti i lavoratori fossero garantite le stesse identiche prestazioni, mentre il legislatore ordinario ha introdotto nell'ordinamento forme di tutela previdenziale diversificate che fanno capo a diversi Istituti Previdenziali e addirittura ha riservato trattamenti diversi nell'ambito dell'assicurazione gestita dallo stesso Istituto e a seconda del settore produttivo o delle situazioni lavorative (in tali sensi C. cost. 134/1971 e 80/1977), c) che la scelta operata dal legislatore in favore dei lavoratori dipendenti trova la sua motivazione nel fatto che tale categoria di lavoratori risente dalla sospensione del lavoro, in caso di infortunio, un danno diverso da quello che può riportare il lavoratore autonomo dal momento che per il lavoratore subordinato la retribuzione rappresenta l'unica fonte di sostentamento e la sospensione della stessa può rappresentare la cessazione di ogni mezzo di sussistenza.

Per il Presidente del Consiglio dei ministri é intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 13 gennaio 1981, nel quale ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza della dedotta questione argomentando nel senso che a) per quel che concerne l'art. 3 Cost., i sospetti d'incostituzionalità sollevati dal giudice a quo si appuntano non già su di una viziosità della norma che definisce l'ambito soggettivo di applicazione dell'assicurazione antinfortunistica in conformità alla sua struttura e alla sua funzione, sebbene su di una limitatezza dell'intervento pubblico nel campo del lavoro ovvero su di un vuoto legislativo di omessa istituzione, per i lavoratori autonomi, di un sistema di protezione antinfortunistica analogo a quello realizzato per i lavoratori dipendenti dal d.P.R. 1124/1965, e b) l'art. 38 co. 1 non riguarda ogni manifestazione di lavoro bensì quel particolare status di "lavoratore" identificabile nel solo rapporto di lavoro subordinato, che d'altronde abbraccia il più imponente fenomeno sociale ed economico di una moderna società industriale in relazione al quale la necessità di un intervento pubblico di protezione é ravvisata in termini inderogabili dall'art. 36 Cost. nel quale la espressione "lavoratore" é ugualmente impiegata senza aggettivazioni, con riferimento a temi quali retribuzione orario di lavoro e riposi feriali che concernono il solo lavoro subordinato, di guisa che un pur auspicabile allargamento dell'azione pubblica di tutela antinfortunistica e contro le malattie professionali non é qualificabile come doverosa osservanza dell'art. 38 co. 1, ma si collocherebbe nella tendenza legislativa di sempre maggiore attenzione e difesa del lavoro in tutte le sue forme, e quindi nella linea programmatica tracciata dall'art. 35 co. 1 Cost., i cui tempi e modi di realizzazione sono peraltro affidati all'apprezzamento di merito del potere legislativo.

2.2. - Nell'imminenza dell'udienza di discussione la difesa dell'INAIL ha depositato sotto la data del 5 marzo 1987 memoria, con la quale ha ricordato che il campo di applicazione del d.P.R. 1124/1965 é circoscritto, salvo poche eccezioni esplicitate dallo stesso t.u., al tipico contratto di lavoro subordinato, che, essendo il t.u. inapplicabile a casi non previstivi, ne resta escluso il lavoratore autonomo che presta soltanto il risultato finale del suo lavoro e resta indipendente nella esplicazione della propria attività, e ne ha inferito la insussistenza del contrasto tra la norma impugnata e l'art. 3 Cost., per quel che concerne l'art. 38 Cost. ha ricordato che alla stregua della giurisprudenza della Corte (sentt. 80/1970, 134/1971) é necessario e sufficiente che il legislatore ordinario abbia previsto ed assicurato per tutti i lavoratori forme di previdenza sociale non rilevando affatto che per specifici settori produttivi e per specifiche situazioni lavorative siano diverse dette forme di previdenza, ed ha ribadito che il legislatore, ormai da tempo, ha dato vita a varie forme di tutela che comprendono tutti i lavoratori garantendo ad essi l'assistenza contro la malattia l'invalidità contro la vecchiaia la disoccupazione ecc. che fan capo ad Istituti Previdenziali diversi dall'INAIL; ha posto in rilievo che al Pellicciari, il quale non versa nelle condizioni soggettive per fruire della specifica tutela gestita dall'INAIL, sono pur assicurati dal legislatore mezzi di tutela, posti a carico di altri Istituti Previdenziali, che sono ritenuti adeguati alle sue esigenze di vita, ed ha tenuto a sottolineare che é riservata al legislatore ordinario la scelta dei tempi per la completa parificazione di situazioni tali da giustificare ragionevolmente una diversità di trattamento tra diverse categorie di lavoratori.

2.3. - Nella pubblica udienza del 18 marzo 1987, nella quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, hanno discusso per l'INAIL l'avv. Lai e per il Presidente del Consiglio dei ministri l'avv. Stato Favara.

Considerato in diritto

3. - Il sospetto d'incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3 co.1 e 38 co. 1 e 2 Cost. coinvolge l'art. 4 (Attività assicurate) d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui non include tra i soggetti assicurati anche i commercianti che esercitano una delle attività indicate nell'art. 1 dello stesso t.u. é inammissibile perché rientra nella discrezionalità seppure tecnica del legislatore ampliare l'area dei lavoratori autonomi, che fruiscono dell'assicurazione obbligatoria di norma indirizzata a proteggere i lavoratori subordinati: in tali sensi é anche la giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, sent. 221 del 1985).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di costituzionalità dell'art. 4 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 co. 1 e 38 co. 1 e 2 Cost., nella parte in cui non include tra i soggetti assicurati anche i commercianti che esercitano una delle attività indicate nell'art. 1 dello stesso t.u., con ordinanza 30 giugno 1980 dal Pretore di Ancona in funzione di giudice del lavoro (n. 760 R.O. 1980).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE