SENTENZA N. 157
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 22, del d.P.R. 1965, n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1980 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Bergonzoni Renato e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 398 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208 dell'anno 1980;
Visti gli atti di costituzione di Bergonzoni Renato e dell'I.N.A.I.L., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 18 marzo 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
Uditi l'avv. Franco Agostini per Bergonzoni Renato e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto in fatto
1.1. - Con ricorso depositato il 18 febbraio 1980, Renato Bergonzoni, premesso che, caposquadra Vigile del Fuoco addetto al Comando di Bologna, destinato al laboratorio di falegnameria, era addetto al laboratorio in permanenza e quindi con carattere di continuità, aveva riportato il 15 maggio 1978, mentre ivi stava manovrando una piallatrice meccanica, un infortunio sul lavoro a seguito del quale gli venivano amputate la falange unguale dito medio e la falange anulare della mano sinistra, ed era stato curato all'I.O.R., che gli era residuata una invalidità permanente di grado da accertarsi nel corso del giudizio, che l'INAIL di Bologna aveva rifiutato la copertura e la prevenzione previste dalla legge contro gli infortuni sul lavoro eccependo che il Bergonzoni era vigile del fuoco e, pertanto, non era soggetto ad obbligo assicurativo ai sensi dell'art. 1 t.u. 30 giugno 1965, n. 1124, ma la eccezione dell'Istituto era infondata e, comunque, le norme, se interpretate nel senso prospettato dall'INAIL, erano da reputarsi in contrasto con l'art. 3 Cost., chiese che l'adito Pretore di Bologna in funzione di giudice del lavoro dichiarasse competere ad esso Bergonzoni la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro per l'infortunio occorsogli e condannasse l'Istituto a corrispondere al ricorrente le provvidenze di legge per l'infortunio (invalidità temporanea, cure ed eventuale rendita per invalidità permanente) nella misura da accertarsi in corso di giudizio. Con memoria depositata il 31 marzo 1980 l'INAIL oppose che il Bergonzoni non poteva considerarsi soggetto dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro perché l'art. 1 n. 22 t.u. 1124/1965, con prescrivere l'obbligo di assicurazione per i lavoratori "impiegati per l'estinzione di incendi", esplicitamente esclude il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1.2. - Con ordinanza emessa il 23 aprile 1980 (notificata il 2 e comunicata il 9 del successivo mese di maggio; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 30 luglio 1980 e iscritta al n. 398 R.O. 1980), richiamati i fatti, ha rilevato che il Corpo dei vigili del fuoco, successivamente al T.U. del 1965, é divenuto un organo civile dello Stato, dichiarò non manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 22 t.u. 1124/1965 nella parte in cui esclude il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla tutela assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
2.1. - Avanti la Corte si sono costituiti I) per il Bergonzoni l'avv. Franco Agostini giusta procura a margine alle deduzioni depositate il 10 luglio 1980, con le quali ha chiesto anzitutto una decisione interpretativa della disposizione impugnata sulla base della C. cost. 114/1977 diretta ad intendere il t.u. nel senso che la tutela assicurativa é garantita a tutti i dipendenti che operino in condizioni di rischio a prescindere dalla qualifica ai medesimi spettante e in subordine ha concluso per la fondatezza della proposta questione, II) per l'INAIL, giusta procura speciale 2 luglio 1980 per notar M. Festa di Roma rep. n. 4938, gli avv.ti Vincenzo Cataldi e Pasquale Napolitano che, con deduzioni depositate il 19 agosto 1980, hanno concluso per la manifesta infondateza della questione d'incostituzionalità.
Per il Presidente del Consiglio dei ministri ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 18 agosto 1980, con il quale ha rilevato che il giudice a quo non aveva fatto menzione dell'art. 38 co. 2 Cost., che rientra nella discrezionalità del legislatore preferire un autonomo apprestamento di appropriate misure di tutela per una categoria pubblica il cui lavoro presenta carattere di estrema differenziazione anche sotto il profilo dei rischi di infortunio, ha richiamato la normativa disciplinatrice delle attività del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (artt. 46 e 55 legge 13 maggio 1961, n. 469, riflettenti la licenza straordinaria fino a due anni per malattia dipendente da causa di servizio; art. 48 legge 469/1961 per il quale l'Amministrazione sopporta le spese di trasporto, cura e degenza nei casi di ferite, lesioni, infermità contratte per causa diretta e immediata di servizio; art. 68 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che riconosce al vigile equo indennizzo per la perdita di integrità fisica subita per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio; art. 84 legge 469/1961 che prevede la corresponsione di una indennità speciale annua in caso di cessazione dal servizio permanente per infermità proveniente da causa di servizio; artt. 64 e 75 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 che attribuisce ai vigili del fuoco la pensione privilegiata per infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio per essere essi a tali effetti equiparati ai dipendenti militari; art. 74 legge 469/1961, che al personale volontario non vincolato da rapporto d'impiego attribuisce un'apposita assicurazione che copre tutti gli infortuni in servizio per i quali le spese di degenza e cura sono comunque a carico dello Stato) e infine la particolare iniziativa governativa esplicata con l'art. 4 d.d.l. che dispone speciali elargizioni a favore di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere; ha concluso che la sollevata questione di legittimità costituzionale non é oggettivamente diretta a rimuovere una situazione di sostanziale disuguaglianza a danno dei vigili del fuoco perché costoro usufruiscono di istituti diversi ma non di minore efficacia protettiva di tal che se a questi istituti derivanti dal suo speciale status si sovrapponesse la disciplina generale sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ne seguirebbe non una parificazione ma un ingiustificato vantaggio. Pertanto ha la difesa erariale concluso per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza della proposta questione.
2.2. - Nell'imminenza della pubblica udienza la difesa del Bergonzoni, con memoria depositata il 5 marzo 1987, ha dedotto che l'esclusione soggettiva del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevista dall'art. 1 n. 22 d.P.R. 1124/1965, é irrazionale e contraria ai principi generali dell'assicurazione infortuni nonché alla giurisprudenza della Corte (sentt. 114/1977, 55/1981, 231/1986) ed ha concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata in riferimento anche all'art. 38 Cost. per la parte in cui esclude il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2.3. - Nella pubblica udienza del 18 marzo 1987, nella quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, hanno discusso l'avv. Agostini per il Bergonzoni e l'avv. Stato Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
3. - L'art. 1 (attività protette) d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) co. 3 - per il quale "l'assicurazione é inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste nel presente titolo, siano addette ai lavori... 22) per l'estinzione di incendi, eccettuato il Corpo nazionale dei vigili del fuoco" é sospettato di violazione dell'art. 3 Cost. perché "pur sussistendo il requisito oggettivo dell'attività svolta con esposizione a rischio, non é previsto il requisito soggettivo in quanto il Bergonzoni é vigile del fuoco".
Così prospettato l'incidente é inammissibile perché il giudice a quo, limitandosi a rilevare che successivamente al t.u. del 1965 il Corpo dei vigili del fuoco é diventato organo civile dello Stato, non ha tenuto conto della legislazione speciale sul Corpo, anteriore e successiva al t.u., e, pertanto, é versato nell'impossibilità di verificare se questa normativa somministri agli appartenenti al Corpo provvidenze non meno valide di quelle previste dal t.u. del 1965, l'accesso al quale é inibito dalla disposizione impugnata. Indagine riservata al giudice del merito.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 co. 3 n. 22 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nella parte in cui esclude il Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla tutela assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Bologna in funzione di giudice del lavoro con ordinanza 23 aprile 1980 (n. 398/1980).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE