ORDINANZA N. 143
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma quarto, del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria); 14, comma sesto, della legge 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) nel testo sostituito dall'art. 27, comma terzo, della legge 3 giugno 1975 n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale); delle tabelle A e B allegate al r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 e successive modificazioni; dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982 n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), promossi con tre ordinanze emesse dal Pretore di Milano il 19 marzo, il 23 ottobre e il 26 marzo 1986 nei procedimenti civili vertenti tra Olgiati Carlo, Casati Giovanni e Moroni Mario contro l'I.N.P.S. ed iscritte ai nn. 534, 631 e 688 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 49 e 57, prima serie speciale, del 1986;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe é stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, quarto comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, 14, sesto comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 nel testo sostituito dall'art. 27, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, delle tabelle A e B allegate al r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 e successive modificazioni, dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nelle parti in cui vietano, nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria, di prendere in considerazione, per la quantificazione del trattamento pensionistico, le quote di retribuzione che, sebbene soggette a contribuzione, eccedono, tuttavia, un determinato limite massimo;
che identica questione é stata già decisa da questa Corte con sentenza dichiarativa di infondatezza n. 173 del 1986 e con ordinanze di manifesta infondatezza nn. 254 del 1986 e 21 del 1987;
che con le ordinanze in epigrafe non si sollevano nuovi e diversi profili di illegittimità costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma quarto, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488; 14, comma sesto, della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo sostituito dall'art. 27, comma terzo, della legge 3 giugno 1975, n. 160; delle tabelle A e B allegate al r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636; dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297; sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost., dal Pretore di Milano con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI