Ordinanza n.143 del 1987

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ORDINANZA N. 143

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

        ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma quarto, del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria); 14, comma sesto, della legge 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) nel testo sostituito dall'art. 27, comma terzo, della legge 3 giugno 1975 n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale); delle tabelle A e B allegate al r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 e successive modificazioni; dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982 n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), promossi con tre ordinanze emesse dal Pretore di Milano il 19 marzo, il 23 ottobre e il 26 marzo 1986 nei procedimenti civili vertenti tra Olgiati Carlo, Casati Giovanni e Moroni Mario contro l'I.N.P.S. ed iscritte ai nn. 534, 631 e 688 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 49 e 57, prima serie speciale, del 1986;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe é stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, quarto comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, 14, sesto comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 nel testo sostituito dall'art. 27, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, delle tabelle A e B allegate al r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 e successive modificazioni, dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nelle parti in cui vietano, nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria, di prendere in considerazione, per la quantificazione del trattamento pensionistico, le quote di retribuzione che, sebbene soggette a contribuzione, eccedono, tuttavia, un determinato limite massimo;

che identica questione é stata già decisa da questa Corte con sentenza dichiarativa di infondatezza n. 173 del 1986 e con ordinanze di manifesta infondatezza nn. 254 del 1986 e 21 del 1987;

che con le ordinanze in epigrafe non si sollevano nuovi e diversi profili di illegittimità costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma quarto, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488; 14, comma sesto, della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo sostituito dall'art. 27, comma terzo, della legge 3 giugno 1975, n. 160; delle tabelle A e B allegate al r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636; dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297; sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost., dal Pretore di Milano con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI