Ordinanza n.21 del 1987

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ORDINANZA N. 21

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente 

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 27 della legge 3 giugno 1975 n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), dell'art. 19 della legge 23 aprile 1981 n. 155 e dell'art. 3, comma tredicesimo, della legge 29 maggio 1982 n. 297 promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 18 giugno 1985 dal Pretore di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Meloni Benvenuto e I.N.P.S., iscritta al n. 551 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, 1a serie speciale, dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 21 maggio 1985 dal Pretore di Udine nel procedimento civile vertente tra Pozzi Mucelli Enrico e I.N.P.S. iscritta al n. 570 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, 1a serie speciale, dell'anno 1986;

3) ordinanza emessa il 10 giugno 1985 dal Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Tamagnone Nicola e I.N.P.S. iscritta al n. 584 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, 1a serie speciale, dell'anno 1986;

4) ordinanza emessa il 2 dicembre 1985 dal Pretore di Vigevano nel procedimento civile vertente tra Scotti Teresio e I.N.P.S. iscritta al n. 46 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, 1a serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione di Tamagnone Nicola, di Scotti Teresio e dell'I.N.P.S. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 27 della legge 3 giugno 1975 n. 160; 19 della legge 23 aprile 1981 n. 155; 3, comma tredicesimo, della legge 29 maggio 1982 n. 297; nelle parti in cui vietano, nel regime della assicurazione generale obbligatoria, di prendere in considerazione, per la quantificazione del trattamento pensionistico, le quote di retribuzione che, sebbene soggette a contribuzione, eccedono, tuttavia, un determinato limite massimo;

che identica questione é stata già decisa da questa Corte con sentenza dichiarativa di infondatezza n. 173 del 1986;

che con le ordinanze in epigrafe non si sollevano nuovi e diversi profili di illegittimità costituzionale, eccezione fatta per l'ordinanza del Pretore di Vigevano il quale, nel censurare gli artt. 19 della legge 23 aprile 1981 n. 155 e 3, comma tredicesimo, della legge 29 maggio 1982 n. 297, ritiene altresì violato (oltre gli artt. 3, primo comma, 38, secondo comma, e 53, primo e secondo comma, Cost., con riferimento ai quali la questione di legittimità costituzionale dei così detti "tetti pensionistici" é già stata esaminata da questa Corte con la menzionata sentenza n. 173/86) l'art. 35 Cost., senza, peraltro, svolgere al riguardo specifiche argomentazioni;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 27 della legge 3 giugno 1975 n. 160; 19 della legge 23 aprile 1981 n. 155; 3, comma tredicesimo, della legge 29 maggio 1982 n. 297; sollevata dai Pretori di Cagliari, Udine, Genova e Vigevano, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 35, 36, 38 e 53 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

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