ORDINANZA N. 120
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), in riferimento all'art. 51, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promossi con cinque ordinanze di cui quattro emesse dalla Commissione tributaria di secondo grado di Padova e una dalla Commissione tributaria di primo grado di Brescia, rispettivamente in data 25 novembre 1985, 17 febbraio 1986 e 9 dicembre 1982 e iscritte ai nn. 581, 582, 583, 584 e 651 del Registro Ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1986.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che con n. 4 ordinanze, emesse il 25 novembre 1986 ed il 17 febbraio 1986, la Commissione tributaria di secondo grado di Padova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), in relazione all'art. 51 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), nella parte in cui non esclude dall'ILOR, così violando il principio di eguaglianza tributaria, i redditi di impresa che, come quelli dell'agente di assicurazione, dell'agente di commercio o del mediatore, sono da collegare in misura assai trascurabile all'impiego di capitale ed in misura invece assai prevalente all'attività lavorativa del contribuente, sicché appaiono sostanzialmente assimilabili ai redditi di lavoro autonomo, i quali, in quanto privi del requisito della patrimonialità, che costituisce la ratio giustificatrice dell'ILOR, sono stati esclusi dall'imposta con la sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 1980;
che la Commissione tributaria di primo grado di Brescia, con ordinanza emessa il 9 dicembre 1982, ha sollevato, in riferimento all'art. 53 Cost., analoga questione, impugnando l'art. 1 del d.P.R. n. 599 del 1973, nella parte in cui assoggetta ad ILOR i redditi del procacciatore di contratti di assicurazione, prodotti esclusivamente da attività di lavoro personale, senza alcuna componente patrimoniale;
che in tutti i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, alla stregua della sentenza della Corte costituzionale n. 87 del 1986.
Considerato che i giudizi possono essere riuniti in quanto in tutti é denunziata, con censure sostanzialmente coincidenti, la medesima disposizione, e cioè l'art. 1 del d.P.R. n. 599 del 1973 (nelle prime quattro ordinanze in relazione all'art. 51 del d.P.R. n. 597 del 1973);
che, peraltro, con le ordinanze n. 161 e n. 253 del 1986, questa Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile analoga questione, richiamandosi alla precedente declaratoria di inammissibilità adottata con la sentenza n. 87 del 1986, fondata sul duplice rilievo che la Corte costituzionale "non é abilitata ad introdurre in materia - mediante pronunce di accoglimento parziale - nuove classificazioni dei tipi di reddito, interne rispetto a quelle operate o, comunque, considerate dalla legislazione tributaria"; e che "la proposta impugnativa non raggiunge il livello delle questioni di legittimità costituzionale, sottoposte al sindacato della Corte, per la semplice ragione che trattasi di un problema interpretativo", essendo in facoltà dei giudici tributari apprezzare caso per caso se i redditi in contestazione siano qualificabili come redditi di impresa oppure come redditi di lavoro autonomo;
che, non essendo stati prospettati nuovi elementi di giudizio, questa Corte ritiene di non discostarsi dalle proprie precedenti pronunce;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi:
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), anche in relazione all'art. 51 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), come sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 9 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE