ORDINANZA N. 20
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma secondo, lett. b), della legge 8 marzo 1968 n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 giugno 1983 dal Pretore di Verona nel procedimento civile vertente tra Filippi Laura e I.N.A.D.E.L. iscritta al n. 776 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa il 10 maggio 1984 dal Pretore di Ancona nel procedimento civile vertente tra Giuliani Giuliana e I.N.A.D.E.L. iscritta al n. 1093 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25-bis dell'anno 1985;
3) ordinanza emessa l'11 giugno 1985 dal Pretore di Viterbo nel procedimento civile vertente tra Conticiani Emilio ed altri e I.N.A.D.E.L. iscritta al n. 769 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, 1a serie speciale, dell'anno 1986;
Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice relatore Francesco Greco;
Ritenuto che i Pretori di Verona (ordinanza 21 giugno 1983: R.O. n. 776/83), di Ancona (ordinanza 10 maggio 1984: R.O. n. 1093/84) e di Viterbo (ordinanza 11 giugno 1985: R.O. n. 769/85) hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, lett. b), della legge 8 marzo 1968 n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.;
che la norma é stata censurata:
A) perché, subordinando il riconoscimento del diritto all'indennità premio di fine servizio dei figli maggiorenni del dipendente di un ente locale, deceduto in attività di servizio, alle condizioni di inabilità a lavoro proficuo, di nullatenenza e di vivenza a carico, discriminerebbe detti soggetti rispetto ai figli di dipendenti statali, dal momento che l'art. 7 della legge 29 aprile 1976 n. 177 non richiede per questi ultimi tali condizioni, ai fini dell'erogazione dell'indennità di buonuscita;
B) perché la medesima norma, con riguardo alle figlie maggiorenni, richiede le ulteriori condizioni del nubilato o della vedovanza (ordd. Pretori di Verona e di Ancona);
C) per l'ulteriore profilo di contrasto con l'art. 3 Cost., in relazione al diverso trattamento che, in analoga ipotesi, é riservato a determinate categorie di parenti del lavoratore dipendente da privati, ai fini dell'erogazione dell'indennità di fine rapporto;
che questione identica a quella sub A) é stata già decisa da questa Corte con la sentenza dichiarativa di infondatezza n. 221 del 13 luglio 1984;
che anche l'estensione della censura nei termini indicati sub B), specificamente concernenti le orfane dei dipendenti di enti locali, é già stata esaminata e dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 294 del 28 settembre 1983;
che, come questa Corte ha in più occasioni ribadito (cfr. sentt. n. 5/71; n. 49/76 e, con specifico riguardo alla disciplina dell'indennità premio di fine servizio, n. 46/83) le evidenti differenze di organizzazione, di strutture e di finalità esistenti fra l'ordinamento del pubblico impiego e quello dell'impiego privato sono tali da escludere l'omogeneità delle situazioni raffrontate, sicché, anche sotto il profilo sub C), va negato fondamento all'esaminata censura.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma secondo, lett. b), della legge 8 marzo 1968 n. 152, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., dai Pretori di Verona, di Ancona e di Viterbo con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, il 16 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
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