Sentenza n. 5 del 1971
 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 5

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del D.Lg. Lgt. 21 novembre 1945, n. 722 (provvedimenti economici in favore dei dipendenti statali), promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1969 dal giudice conciliatore di Verona nel procedimento civile vertente tra Barbieri Giuseppe e il Comune di Verona, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 128 del 21 maggio 1969.

Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1970 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.  

Ritenuto in fatto 

Nel corso del procedimento civile vertente tra Barbieri Giuseppe e il Comune di Verona, il giudice conciliatore di questa città, accogliendo l'eccezione della difesa del Barbieri, con ordinanza 3 marzo 1969 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del D.Lg.Lgt. 21 novembre 1945, n. 722, in riferimento agli artt. 3, 4, 36 e 38 della Costituzione.

Detto giudice rileva che il menzionato art. 2 del D.Lg.Lgt. n. 722 del 1945, per la corresponsione degli assegni familiari ai dipendenti degli enti di diritto pubblico richiede, come una delle condizioni, la convivenza dell'alimentando; requisito questo, dal quale si prescinde (art. 9 del D.L.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479, che ha modificato gli artt. 6 e 7 del D.Lg. Lgt. 9 novembre 1944, n. 307) per i dipendenti di enti privati. Onde una ingiustificata disparità di trattamento tra le due categorie di prestatori d'opera con la conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Il conciliatore aggiunge che, in relazione all'art. 433 del codice civile, la convivenza é irrilevante al fine di determinare il maggiore o minore bisogno dell'alimentando, una volta che sussistano i requisiti dell'anzianità e della mancanza di sufficiente reddito. Requisiti - precisa - che dovrebbero valere da soli per determinare l'obbligo della corresponsione degli alimenti e, quindi, degli assegni.

Il ripetuto giudice non motiva perché - a suo avviso - la norma impugnata sarebbe in contrasto anche con gli articoli 4, 36 e 38 della Costituzione.

Nessuno si é costituito innanzi a questa Corte e la causa é stata trattata in camera di consiglio il 9 dicembre 1970.  

Considerato in diritto 

Secondo l'ordinanza di rimessione, sussisterebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i dipendenti degli enti pubblici e quelli di enti privati, in merito alla corresponsione degli assegni familiari, in quanto la norma contenuta nell'articolo 2 del D.Lg.Lgt. 21 novembre 1945, n. 722, richiede come una delle condizioni, la convivenza dell'alimentando con l'impiegato, requisito questo dal quale si prescinde per i dipendenti di enti privati per disposizione dell'art. 9 del D.L.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479, che ha modificato gli artt. 6 e 7 del D.Lg.Lgt. 9 novembre 1944, n. 307. La suddetta norma sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 4, 36 e 38 della Costituzione.

La questione non é fondata.

Fra i due ordinamenti del pubblico impiego e dell'impiego privato, esistono fondamentali differenze di organizzazione, di struttura e di finalità, per cui, i dipendenti dell'uno e dell'altro vengono a trovarsi in condizioni differenti. E già con la sentenza n. 88 del 1963, questa Corte ha posto in rilievo che lo status inerente al pubblico impiego, disciplinato da leggi che regolano le assunzioni, le promozioni, i trasferimenti, le retribuzioni, ecc. non può essere posto sullo stesso piano di quello privato, dominato da norme prevalentemente economiche, sorrette dalla volontà dei contraenti. Dalla differente situazione di cui sopra, deriva la legittimità della disciplina della aggiunta di famiglia, la quale si differenzia anche nel nome dagli assegni familiari spettanti ai lavoratori dell'impiego privato.

La convivenza dei genitori sarebbe - secondo l'ordinanza - irrilevante, dal momento che quel che appare essenziale é soltanto la circostanza che allorquando sussistono le altre condizioni di legge, i genitori siano a carico del prestatore d'opera.

Orbene, prescindendo dalla esattezza di tale osservazione, é sufficiente considerare che la necessità o meno di un requisito per la concessione di un beneficio non é di per sé problema di legittimità costituzionale, quanto piuttosto di politica legislativa.

É esatto che lo stesso legislatore non ha più richiesto la convivenza per la concessione degli assegni familiari ai dipendenti dell'impiego privato (D.L.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479) modificando all'uopo gli artt. 6 e 7 del D.Lg.Lgt. 9 novembre 1944, n. 307, secondo i quali la convivenza era elemento di prova dell'essere a carico del prestatore d'opera, e si consideravano "conviventi i genitori quando gli stessi ed il lavoratore risultano compresi nello stesso stato anagrafico di famiglia". Ed é certo che il medesimo principio potrebbe essere adottato per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, ma il non averlo adottato non contrasta di per sé con principi di razionalità.

Infatti, in tal caso non può negarsi che il legislatore si sia informato ad intuibili esigenze della pubblica amministrazione, quale la necessità di evitare possibili frodi tanto più pregiudizievoli in quanto si tratta di pubblico interesse, oppure abbia considerato che la perdita in rari casi della aggiunta di famiglia sia compensata da tanti altri vantaggi e garanzie di cui non godono i dipendenti dell'impiego privato.

Non risultano violati neppure gli artt. 4, 36 e 38 della Costituzione; il primo in quanto il riconoscimento a tutti i cittadini di un diritto al lavoro contiene unicamente un'affermazione sul piano costituzionale dell'importanza sociale del lavoro; il secondo perché la proporzionalità fra quantità e qualità del lavoro prestato e la retribuzione, non é menomata da particolari presupposti per il diritto dell'aggiunta di famiglia; ed il terzo perché il diritto al mantenimento ed alla assistenza sociale riguarda il cittadino inabile al lavoro sprovvisto dei mezzi di sussistenza, mentre nel caso in esame si tratta di diritti di lavoro, che rientrano se mai nella disciplina dell'articolo 36 della Costituzione.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del D.Lg.Lgt. 21 novembre 1945, n. 722 (provvedimenti economici in favore dei dipendenti statali), sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 36 e 38 della Costituzione dalla ordinanza indicata in epigrafe del conciliatore di Verona.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1971.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 20 gennaio 1971.