ORDINANZA N. 317
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CARASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 6 e tabelle ivi contenute della legge regionale del Veneto 26 novembre 1973, n. 25 ("Organizzazione amministrativa della regione, stato giuridico e trattamento economico del personale regionale"), promosso con l'ordinanza emessa il 5 luglio 1878 dal T.A.R. per il Veneto sul ricorso proposto da Magrì Carmelo contro la Regione Veneto, iscritta al n. 983 del registro ordinanze 1979 e pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 dell'anno 1980;
Visti gli atti di costituzione della Regione Veneto e di Magrì Carmelo;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto
che il T.A.R. del Veneto, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, sesto comma (normativa e tabella) della legge della Regione Veneto 26 novembre 1973, n. 25 ("Organizzazione amministrativa della Regione, stato giuridico e trattamento economico del personale regionale") nella parte in cui equipara la qualifica statale di "Dirigente generale" e "Dirigente superiore" inserendole nella stessa qualifica regionale di "Direttore di dipartimento", con riferimento agli articoli 3, 97 primo comma, 117 e 123 (in rapporto all'art. 51, secondo e terzo comma dello Statuto della regione) della Costituzione;
Considerato
che analoghe questioni, relative sia alla supposta esistenza di un principio vincolante la legislazione regionale costituito dalla salvaguardia delle posizioni di carriera ed economiche, sia ad una affermata violazione dei principi statutari di corrispondenza della qualifica alle attribuzioni e di uguaglianza di trattamento a parità di mansioni, sono state dichiarate non fondate con sentenza n. 99/1986, sulla base di precedenti orientamenti di questa Corte ormai sufficientemente consolidati (153/1985, 278/1983, 277/1983, 10/80 e 27/78);
che la lamentata lesione degli articoli 3 e 97 Cost. non é accompagnata dall'indicazione né della normativa di raffronto, necessaria per la valutazione del rispetto dei principi di uguaglianza e imparzialità della amministrazione, né dagli aspetti di arbitrarietà o di manifesta irragionevolezza della disciplina impugnata, necessari per la lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione (sent. n. 10/80 per il principio di uguaglianza e di imparzialità dell'amministrazione; sentt. n. 16/80, 123/68 e 8/67 per il principio del buon andamento);
che l'ordinanza del T.A.R. del Veneto non adduce motivi nuovi rispetto a quelli già considerati;
Visti gli artt. 26, secondo comma della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 50, sesto comma della legge della Regione Veneto 26 novembre 1973, n. 25, sollevate con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 97 primo comma, 117 e 123 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.
Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.