Ordinanza n. 317 del 1986

 

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ORDINANZA N. 317

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CARASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 50, comma 6 e tabelle ivi contenute della legge regionale del Veneto 26 novembre 1973, n. 25 ("Organizzazione amministrativa della regione, stato giuridico e trattamento economico del personale regionale"), promosso con l'ordinanza emessa il 5 luglio 1878 dal T.A.R. per il Veneto sul ricorso proposto da Magrì Carmelo contro la Regione Veneto, iscritta al n. 983 del registro ordinanze 1979 e pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 dell'anno 1980;

Visti gli atti di costituzione della Regione Veneto e di Magrì Carmelo;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto

che il T.A.R. del Veneto, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, sesto comma (normativa e tabella) della legge della Regione Veneto 26 novembre 1973, n. 25 ("Organizzazione amministrativa della Regione, stato giuridico e trattamento economico del personale regionale") nella parte in cui equipara la qualifica statale di "Dirigente generale" e "Dirigente superiore" inserendole nella stessa qualifica regionale di "Direttore di dipartimento", con riferimento agli articoli 3, 97 primo comma, 117 e 123 (in rapporto all'art. 51, secondo e terzo comma dello Statuto della regione) della Costituzione;

Considerato

che analoghe questioni, relative sia alla supposta esistenza di un principio vincolante la legislazione regionale costituito dalla salvaguardia delle posizioni di carriera ed economiche, sia ad una affermata violazione dei principi statutari di corrispondenza della qualifica alle attribuzioni e di uguaglianza di trattamento a parità di mansioni, sono state dichiarate non fondate con sentenza n. 99/1986, sulla base di precedenti orientamenti di questa Corte ormai sufficientemente consolidati (153/1985, 278/1983, 277/1983, 10/80 e 27/78);

che la lamentata lesione degli articoli 3 e 97 Cost. non é accompagnata dall'indicazione né della normativa di raffronto, necessaria per la valutazione del rispetto dei principi di uguaglianza e imparzialità della amministrazione, né dagli aspetti di arbitrarietà o di manifesta irragionevolezza della disciplina impugnata, necessari per la lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione (sent. n. 10/80 per il principio di uguaglianza e di imparzialità dell'amministrazione; sentt. n. 16/80, 123/68 e 8/67 per il principio del buon andamento);

che l'ordinanza del T.A.R. del Veneto non adduce motivi nuovi rispetto a quelli già considerati;

Visti gli artt. 26, secondo comma della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 50, sesto comma della legge della Regione Veneto 26 novembre 1973, n. 25, sollevate con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 97 primo comma, 117 e 123 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

 

Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.