Ordinanza n. 311 del 1986

 

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ORDINANZA N. 311

 

ANNO 1986

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Prof. Virgilio ANDRIOLI, Presidente

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 373 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 23 novembre 1978 dal Pretore di Bassano del Grappa nel procedimento civile vertente tra la Società Scamosceria del Grappa e Baron Giuseppe, iscritta al n. 416 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 196 dell'anno 1979;

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

Uditi nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1986 il Giudice relatore Virgilio Andrioli e l'Avvocato dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

 

Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 novembre 1978 (comunicata il 4 e notificata il 12 dicembre; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 18 luglio 1979 e iscritta al n. 416 R.O. 1979) emessa in giudizio di opposizione all'esecuzione riguardante la pignorabilità dei beni della Scamosceria del Grappa s.a.s., pignorati per crediti di lavoro nell'interesse di Baron Giuseppe, l'adìto Pretore di Bassano del Grappa ha giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 373 c.p.c., nella parte in cui riconosce al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata nell'ambito delle controversie di lavoro la possibilità di reiterare il provvedimento di sospensione dell'esecuzione, già riconosciutagli dal secondo comma dell'art. 431 c.p.c.; letto l'atto di intervento depositato il 31 luglio 1979 dall'Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri e udita nell'adunanza dell'11 dicembre 1986 in camera di consiglio la relazione del giudice Andrioli;

 

Considerato che la questione é stata dichiarata inammissibile da questa Corte con sentt.16 e 17/1977, e 43 e 63/1978, sul riflesso che il Pretore quale giudice di primo grado non applica né può applicare la disposizione impugnata, destinatario della quale é il giudice di appello, né il Pretore di Bassano del Grappa adduce motivi che inducano la Corte a deflettere dal consolidato orientamento.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 473 c.p.c. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. con ordinanza 23 novembre 1978 del Pretore di Bassano del Grappa (n. 416 R.O. 1979).

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

 

 

Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI  - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.