Sentenza n. 17 del 1977
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SENTENZA N. 17

ANNO 1977

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973. n. 533, sul nuovo rito del lavoro, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 febbraio 1974 dal pretore di San Genesio nella causa di lavoro vertente tra Giorgi Quinto ed altri e Compagnucci Felice, iscritta al n. 236 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 10 luglio 1974;

2) ordinanza emessa il 16 aprile 1974 dal pretore di Chiavenna nella causa di lavoro vertente tra Martinucci Armando e Seminara Michele, iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974;

3) ordinanza emessa il 30 maggio 1974 dal pretore di Modena nella causa di lavoro vertente tra Biondi Corinno e Carnevali Bruno, iscritta al n. 407 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296 del 13 novembre 1974;

4) ordinanza emessa il 17 ottobre 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Roma nella causa vertente tra Barbagallo Antonio e la società Alitalia, iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 331 del 18 dicembre 1974.

Visti gli atti di costituzione di Compagnucci Felice e della società Alitalia, nonché gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;

uditi gli avvocati Antonio Sorrentino, Maurizio Marazza e Rosario Flammia, per la società Alitalia, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza 30 maggio 1974 del pretore di Modena, é stato denunziato, per violazione del precetto costituzionale dell'eguaglianza, il comma primo dell'art. 431 del codice di procedura civile come modificato dall'art. 1 della legge (sul nuovo rito del lavoro) 11 agosto 1973, n. 533, per la parte in cui prevede a favore del solo lavoratore l'esecutorietà della sentenza di primo grado.

Identica questione é stata proposta dal pretore di Chiavenna, con ordinanza 16 aprile 1974, che estende l'impugnativa al comma secondo della norma sopraddetta, ipotizzandone il contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto prevede che alla esecuzione della sentenza si possa procedere "con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito".

Con altra ordinanza 17 ottobre 1974 del giudice del lavoro del tribunale di Roma é stato, poi, denunziato, sempre in riferimento all'art. 24 della Costituzione, anche il comma quarto dell'art. 431 citato, là dove esclude che la sospensione della esecuzione in sede di appello (quale prevista dal precedente comma terzo) possa disporsi per la parte della sentenza di condanna che non superi le 500.000 lire.

Infine, l'art. 431 é stato censurato, nel suo complesso, in riferimento ad entrambi i parametri di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con ordinanza 19 febbraio 1974 del pretore di San Genesio.

In tutti i giudizi vi é stato intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Si sono, inoltre, costituite le parti Compagnucci e società Alitalia, convenute nei procedimenti, rispettivamente, relativi alle ordinanze del pretore di San Genesio e del tribunale di Roma.

Considerato in diritto

1. - La Corte é chiamata a pronunziarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 431 cod. proc. civ. come modificato dall'art. 1 della legge 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro: il quale, secondo la prospettazione dei giudici a quibus, contrasterebbe sotto vari profili con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

I relativi giudizi, in quanto riguardano la stessa disposizione di legge, vanno riuniti per essere definiti con unica decisione.

2. - Le questioni sollevate sono inammissibili. Infatti la norma impugnata - in tutte le disposizioni di cui si compone - attiene alla esecuzione della sentenza o al giudizio di appello, cosicché non assume rilevanza nei giudizi a quibus (tutti in fase di primo grado).

Non vale osservare in contrario, come fa il pretore di San Genesio, che la denunzia dell'art. 431 in sede diversa da quella del giudizio di primo grado costringerebbe il convenuto a subire, nel frattempo, il pregiudizio della esecuzione, poiché tale argomento (che per altro non é in tutto esatto) non può, in ogni caso, condurre ad ammettere l'impugnazione di una norma in un giudizio in cui questa non é destinata a trovare applicazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 14 gennaio 1977.