Ordinanza n. 43 del 1978
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ORDINANZA N. 43

ANNO 1978

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

ha pronunciato la seguente

 

 

 

ORDINANZA

 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 431, primo e secondo comma, del codice di procedura civile, modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1975 dal pretore di Cento nel procedimento civile vertente tra Raif Michael e la ditta GIACA Arti grafiche di Tassinari Giovanni, iscritta al n. 173 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 92 del 7 aprile 1976.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1978 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;

 

ritenuto che l'ordinanza in epigrafe indicata ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 431, primo e secondo comma, c.p.c. (nel testo risultante dall'art. 1 legge 11 agosto 1973, n. 533), secondo cui le sentenze di primo grado a favore del lavoratore per crediti di lavoro, sono ex lege provvisoriamente esecutive anche in pendenza del termine per il deposito della motivazione, per asserito contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione;

 

considerato che la questione é stata proposta nel corso di un giudizio di primo grado;

 

che questa Corte, in casi del tutto corrispondenti, con sentenze 16 e 17 del 1977, ha dichiarato l'inammissibilità di siffatte questioni, perché concernenti disposizioni che disciplinano l'esecuzione della sentenza e pertanto non assumono rilevanza nel giudizio di primo grado;

 

che non risultano prospettati argomenti nuovi sul punto;

 

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 431, primo e secondo comma, c.p.c. (nel testo risultante dall'art. 1 legge 11 agosto 1973, n. 533), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, Cost., con l'ordinanza del pretore di Cento in epigrafe indicata.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1978.

 

 

 Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI  - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE

 

 

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

 

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1978.