ORDINANZA N. 267
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 53, primo comma, e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 febbraio 1983 dal pretore di Dolo nel procedimento penale a carico di D'Amerio Adele iscritta al n. 321 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 22 maggio 1984 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì nei confronti di Boni Bruno iscritta al n. 15 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21/1 s.s. dell'anno 1986;
3) due ordinanze emesse il 16 novembre 1985 dal pretore di Pergine Valsugana nei procedimenti penali a carico di Oss Bals Corrado e Visintainer Andrea iscritte ai nn. 112 e 113 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26/1 s.s. dell'anno 1986;
4) ordinanza emessa il 5 dicembre 1985 dal pretore di Arezzo nei procedimenti penali riuniti a carico di Bertocci Massimo ed altro iscritta al n. 114 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26/1 s.s. dell'anno 1986;
5) due ordinanze emesse il 5 luglio 1985 dal pretore di Pordenone nei procedimenti penali a carico di Zambianchi Alessandro e Cao Caterina iscritte ai nn. 138 e 139 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26/1 s.s. dell'anno 1986.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Pretore di Dolo con ordinanza 24 febbraio 1983 (n. 321/83 reg. ord.), la Corte di Cassazione con ordinanza 22 maggio 1984 (n. 15/86 reg. ord.), il Pretore di Pergine Valsugana con due ordinanze del 16 novembre 1985 (nn. 112 e 113/86), il Pretore di Arezzo con ordinanza 5 dicembre 1985 (n. 114/863, il Pretore di Pordenone con due ordinanze 5 luglio 1985 (nn. 138 e 139/86 reg. ord.) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 53, primo comma, e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non ammettono a sanzione sostitutiva i reati puniti con sola pena pecuniaria o con pena pecuniaria congiunta a detentiva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Considerato che le ordinanze del Pretore di Pordenone non contengono alcuna motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione, di modo che questa si appalesa manifestamente inammissibile;
che la medesima questione, promossa dalle altre ordinanze, é stata già dichiarata inammissibile con le sentenze n. 148 del 1984 e n. 350 del 1985.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 53, primo comma, e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, promossa con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1986.
Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELL
Depositata in cancelleria il 15 dicembre 1986.