ORDINANZA N. 252
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 260 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1985 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Laudani Santo, iscritta al n. 412 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, la serie speciale, dell'anno 1986.
Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 16 dicembre 1985, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 260 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza del giudice istruttore con la quale é stata respinta l'istanza di revoca del mandato di cattura";
considerato che questa Corte con sentenza n. 110 del 1986 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, secondo comma, del codice di procedura penale (sia nel "testo sostituito in forza dell'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532", sia nel "testo sostituito in forza dell'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398"), "nella parte in cui non riconosce all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura";
e che, quindi, la norma denunciata più non consente l'applicazione ipotizzata e censurata dal giudice a quo (v. ordinanze n. 200 del 1984, n. 95 del 1983, n. 5 del 1983, n. 235 del 1982).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 260 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.
Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 28 novembre 1986.