ORDINANZA N. 95
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 43 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) promossi con ordinanze emesse il 3 marzo e il 17 febbraio 1982 dal Tribunale di Rimini nei procedimenti penali a carico di Dari Giuseppe e di Molari Stefano, iscritte ai nn. 286 e 515 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 269 e 357 del 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Tribunale di Rimini - con due ordinanze, identicamente motivate, emesse il 17 febbraio ed il 3 marzo 1982 - ha sollevato, in riferimento agli artt. 13 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 ("Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"), là dove esso "devolve al curatore del fallimento tutte le controversie" relative a rapporti di diritto patrimoniale" e non prevede la possibilità di intervento del fallito nelle questioni tributarie dalle quali possano dipendere imputazioni di carattere penale con conseguente condanna a pene detentive";
e che nel primo di tali giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte "dichiari inammissibile per irrilevanza o comunque infondata" la proposta impugnativa: dal momento che il presupposto sul quale essa si fonda sarebbe venuto meno per effetto della sopravvenuta sentenza di accoglimento n. 88 del 1982.
Considerato che i giudizi stessi vanno congiuntamente decisi:
che, in entrambi i casi, l'accertamento dei redditi in questione, effettuato dall'amministrazione finanziaria, "divenne definitivo" - come avvertono esplicitamente entrambe le ordinanze - "per omessa impugnazione", da parte del curatore del fallimento; sicché le ordinanze medesime lamentano che, in tali circostanze, l'accertamento faccia "stato nel giudizio penale";
che, per altro, con la citata sentenza n. 88 del 1982, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 60 e 21, terzo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, "nella parte in cui prevedono che l'accertamento dell'imposta e della relativa sovrimposta, divenuto definitivo in via amministrativa, faccia stato nei procedimenti penali per la cognizione dei reati preveduti dalle leggi tributarie in materia di imposte dirette":
con la conseguenza che la norma denunciata, indipendentemente dalla richiesta pronuncia di annullamento, non si presta più a ricevere le applicazioni ipotizzate e censurate dal giudice a quo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento agli artt. 13 e 24 Cost., sollevata dal Tribunale di Rimini con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1983.