ORDINANZA N. 235
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 bis della legge 8 agosto 1980, n. 441 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 1 luglio 1980, n. 285, concernente la disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali, promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1980 dalla Corte dei conti - Sezione 1 giurisdizionale - nel giudizio di responsabilità istituito dal Procuratore Generale contro De Micheli Enrico e altri, iscritta al n. 313 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 30 ottobre 1981.
Visto l'atto di costituzione di De Micheli Enrico ed altri;
udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che:
1. - Con ordinanza emessa il 14 novembre 1980 la Corte dei conti - Sezione 1 giurisdizionale - nel giudizio istituito dal Procuratore Generale contro De Micheli Enrico, Berri Domenico, Bertamini Spiridione, Danieli Pier Giuseppe, Gaggero Antonio, Ravazzini Carlo e Fracassi Ubaldo, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 25, 28, 97, 101, 102, 103, 104 Cost., la questione di costituzionalità, sollevata dal Procuratore Generale dell'art. 10 bis della legge 8 agosto 1980, n. 441 per il quale "Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i trattamenti economici del personale dipendente dagli enti ospedalieri e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico, deliberati in difformità da quanto disposto dall'art. 7 della legge 17 agosto 1974, n. 386, anche se approvati dai rispettivi organi di controllo, sono revocati. I trattamenti di cui al comma precedente, già corrisposti alla data del 1 luglio 1980, non sono soggetti a recupero e non comportano responsabilità per chi li ha disposti semprechè le amministrazioni interessate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvedano con decorrenza dalla data di entrata in vigore della medesima a rideterminare i trattamenti stessi come previsto dall'accordo nazionale di lavoro 30 giugno 1979-31 dicembre 1982";
che:
2. - Avanti la Corte si é costituito per le sette parti private l'avv. Antonio Sorrentino giusta delega in margine alla memoria di costituzione depositata l'8 giugno 1981 e integrata con breve memoria 18 novembre 1982, in cui ha richiamato la sopravvenuta sentenza 161/1982 della Corte.
Considerato che:
3. - Questa Corte, con sentenza 29 luglio 1982 n. 161, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 comma secondo d.l. 8 luglio 1974 n. 274 (divenuto terzo con la legge 17 agosto 1974, n. 386 di conversione). Pertanto é venuto meno il fondamento della contestata responsabilità degli amministratori ed é divenuta irrilevante la questione di costituzionalità dell'art. 10 bis della legge 8 agosto 1980, n. 441, che va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile, per sopravvenuta irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 bis della legge 8 agosto 1980, n. 441, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, 28, 97, 101 a 104 Cost., dalla Corte dei conti - Sezione 1 giurisdizionale con ordinanza 14 novembre 1980.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1982.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO - Ettore GALLO.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1982.