ORDINANZA N. 140
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.l. 17 aprile 1984, n. 70 recante "misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza" promosso con ricorso della Regione Toscana, notificato il 16 maggio 1984, depositato in cancelleria il 4 giugno 1984 ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1984.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che la regione Toscana ha sollevato, con il ricorso indicato in epigrafe, questione di legittimità costituzionale in via principale:
a) dell'art. 1, primo comma, ultimo inciso, del d.l. 17 aprile 1984, n. 70 (misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza) in quanto, prevedendo l'emanazione da parte del C.I.P. di direttive alle amministrazioni degli enti locali territoriali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza in materia di prezzi e tariffe amministrati, sovvertirebbe la distribuzione di competenze fra Stato e Regioni "quale risulta dalla l. n. 382 del 1975, dall'art. 52 del d.P.R. n. 616 del 1977 e dai principi generali ... identificati nella S. n. 150 del 1982 della Corte costituzionale";
b) dell'art. 4, stesso decreto legge n. 70 del 1984, in quanto, confermando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati (e facendo salvi i rapporti giuridici sorti) sulla base del non convertito d.l. 15 febbraio 1984, n. 10, violerebbe l'art. 77 Cost. che riserva alla legge la regolamentazione dei rapporti giuridici conseguenti ai decreti di legge non convertiti, in tal modo altresì perpetuando la denunciata invasione di competenza.
Considerato che il ricorso, notificato il 16 maggio 1984, é stato depositato in cancelleria il 4 giugno 1984 e quindi oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione stabilito dall'ultimo comma dell'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
che nel senso della manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per tardività del deposito del ricorso la Corte si é da ultimo pronunciata con le ordinanze nn. 100, 101 e 241 del 1985.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, ultimo inciso, e 4 del d.l. 17 aprile 1984, n. 70, sollevata dalla regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1986.
Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 18 giugno 1986.