Ordinanza n. 135 del 1986

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ORDINANZA N. 135

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente 

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 1 del d.l. 9 luglio 1976 n. 470 ("Disposizioni sulla riscossione della imposta sul reddito delle persone fisiche per la rata di luglio 1976") convertito con modificazioni nella legge 19 agosto 1976 n. 569, promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1977 dalla Commissione tributaria di primo grado di Fermo sul ricorso proposto da Angelelli Enzo, iscritta al n. 358 del registro ordinanze del 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 173 del 25 giugno 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella Camera di Consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe la Commissione tributaria di primo grado di Fermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legge 9 luglio 1976 n. 470 ("Disposizioni sulla riscossione della imposta sul reddito delle persone fisiche per la rata di luglio 1976"), introdotto dalla legge di conversione 19 agosto 1976 n. 569;

che la disposizione impugnata prescrive che "le disposizioni del primo e secondo comma non si applicano alla riscossione dell'imposta complementare sul reddito complessivo iscritta a ruolo ai sensi del decreto legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823 (c.d. condono tributario)";

che i richiamati primo e secondo comma dell'art. 1 del decreto legge 9 luglio 1976 n. 470 prevedono rispettivamente la sospensione della riscossione mediante ruoli delle rate di luglio, settembre e novembre 1976 della imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'anno 1974 e dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, commisurate sul reddito complessivo comprendente i redditi di entrambi i coniugi, e la sospensione degli atti esecutivi per il pagamento delle rate scadute delle stesse imposte alla cui formazione hanno concorso i redditi di entrambi i coniugi;

che la questione di costituzionalità é basata sulla considerazione che i motivi per i quali la sentenza n. 179 del 1976 di questa Corte aveva dichiarato l'illegittimità del "cumulo dei redditi" fra i coniugi resterebbero "validi anche in presenza di una richiesta di condono - sia pure liberamente presentata - avanzata da uno solo dei coniugi", nonché sulla considerazione che "a coloro che hanno a suo tempo chiesto i benefici del condono fiscale" sarebbe "di fatto applicato un trattamento più sfavorevole di coloro che pur avendo lo stesso reddito e la stessa capacità contributiva tali benefici non hanno richiesto";

che nel giudizio é intervenuto, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la non fondatezza ed osservando che la norma denunciata non é che la puntuale applicazione del principio secondo cui gli effetti della pronuncia di incostituzionalità non si estendono ai rapporti esauriti.

Considerato che, appunto sul presupposto che il rapporto tributario di chi ha richiesto il c.d. condono deve ritenersi esaurito, la sentenza n. 80 del 1980 e l'ordinanza n. 110 del 1985 hanno rispettivamente dichiarato infondata e manifestamente infondata analoga questione di legittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 4 della legge 12 novembre 1976 n. 751 ("Norme per la determinazione e riscossione dell'imposta sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti"), il quale esclude la possibilità di procedere ad una riliquidazione separata dell'imposta complementare nei confronti di ciascuno dei coniugi, fra l'altro quando il rapporto tributario sia stato già definito con la procedura del c.d. condono di cui al decreto legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823;

che le censure mosse alla norma impugnata nel presente giudizio non si discostano da quelle già prese in esame con le appena ricordate decisioni e che le ragioni che hanno portato al rigetto della questione di costituzionalità della disposizione che ha escluso i redditi dei coniugi, già definiti con la procedura del c.d. condono, dalla possibilità di riliquidazione separata valgono, all'evidenza, anche per la disposizione (emanata nell'immediatezza della sentenza n. 179 del 1976) che ha escluso i medesimi redditi dalla sospensione della riscossione mediante ruoli e dalla sospensione degli atti esecutivi;

che la sollevata questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legge 9 luglio 1976 n. 470 (Disposizioni sulla riscossione della imposta sul reddito delle persone fisiche per la rata di luglio 1976), introdotto dalla legge di conversione 19 agosto 1976 n. 569, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Fermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1986.

 

Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 9 giugno 1986.