ORDINANZA N. 110
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma terzo, della legge 12 novembre 1976, n. 751 (Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 novembre 1978 dalla Commissione tributaria di primo grado di Trani sul ricorso proposto da Porro Riccardina, iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 196 dell'anno 1979;
2) ordinanza emessa il 12 dicembre 1977 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano sul ricorso proposto da Cabrini Gianfranco, iscritta al n. 262 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 dell'anno 1980.
Visti gli atti d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che le Commissioni tributarie di primo grado di Trani e Milano con le ordinanze in epigrafe hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma terzo, della legge 12 novembre 1976, n. 751, nella parte in cui, pur dopo la sentenza della Corte n. 179 del 1976, esclude la possibilità di procedere ad una separata liquidazione dell'imposta complementare per i redditi coniugali già definiti con la procedura del c.d. condono (d.l. 5 novembre 1973, n. 660, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823).
Considerato che analoga questione é già stata dichiarata infondata con sentenza n. 80 del 1980;
che, nonostante il richiamo a parametri costituzionali ulteriori rispetto a quelli considerati in sentenza, le censure mosse alla norma impugnata non si discostano da quelle già prese in esame.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma terzo, della legge 12 novembre 1976, n. 751, sollevata dalle ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1985.
Leopoldo ELIA
Depositata in cancelleria il 17 aprile 1985.