ORDINANZA N. 59
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL’ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 186, secondo comma (insubordinazione con violenza), e 189, primo comma (insubordinazione con minaccia o ingiuria), cod. pen. mil. pace - promossi con le ordinanze emesse il 24 e 25 ottobre 1984 dal Tribunale militare di Padova nei procedimenti penali a carico di Dilengite Michele e Grieco Claudio, iscritte ai nn. 1314 e 1337 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 113 bis e 125 bis dell'anno 1985;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Dilengite Michele ed altro, imputati di insubordinazione con violenza, il Tribunale militare di Padova con ordinanza del 24 ottobre 1984 (reg. ord. n. 1314 del 1984) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, secondo comma, c.p.m.p., in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost.;
che il Tribunale osservava come, a seguito delle sentenze della Corte n. 26 del 1979 e 103 del 1982, si era creata una situazione che contrastava con il principio di tassatività e determinatezza della fattispecie penale, di cui all'art. 25 Cost.;
che analoga questione - avente ad oggetto la configurazione del reato di insubordinazione con minaccia o ingiuria, di cui all'art. 189, primo comma, c.p.m.p. - lo stesso Tribunale sollevava con ordinanza del 25 successivo (ord. n. 1337 del 1984), emessa nel procedimento a carico di Grieco Claudio, imputato di insubordinazione con minaccia aggravata.
Considerato che i giudizi per la loro analogia debbono essere riuniti;
che nelle more di essi é sopravvenuta la legge 26 novembre 1985 n. 689, contenente modifiche al codice penale militare di pace, la quale negli artt. 1 e 3 sostituisce il testo, rispettivamente, degli artt. 186 e 189 del citato codice;
che pertanto é necessario che il giudice a quo proceda ad un esame delle questioni alla stregua delle citate, nuove disposizioni di legge, onde valutare se persista la rilevanza delle questioni stesse nei procedimenti in corso davanti a lui.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Tribunale militare di Padova onde proceda ad un nuovo esame della rilevanza delle questioni nei procedimenti in corso davanti a lui, secondo i sopravvenuti artt. 1 e 3 l. 26 novembre 1985 n. 689.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986.
Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 24 marzo 1986.