ORDINANZA N. 380
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 22 luglio 1985 n. 356 avente per oggetto ("Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno e misure in materia previdenziale, di tesoreria centrale e di sanatoria edilizia") promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il 16 agosto 1985, depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 35 del registro ricorsi 1985.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri,
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 16 agosto 1985, la Regione Toscana ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 22 luglio 1985 n. 356 ("Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno e misure in materia previdenziale, di tesoreria centrale e di sanatoria edilizia"), per asserito contrasto con gli artt. 117, 119, 3, primo comma, 81, quarto comma, 97 e 77 Cost.;
che nel relativo giudizio si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo nel senso della infondatezza della questione sollevata.
Considerato che il d.l. 22 luglio 1985 n. 356 - cui si riferisce l'impugnazione pur ritualmente proposta dalla Regione ricorrente - non é stato convertito in legge nel termine espressamente prescritto dall'art. 77, comma terzo, Cost,;
che, pertanto, va pronunciata la manifesta inammissibilità delle questioni di costituzionalità ad esso relative, poiché il fatto che il decreto in esame avesse "forza di legge" non toglie che lo stesso "debba ormai considerarsi, per necessaria ed automatica conseguenza dell'inerzia del Parlamento, come non mai esistito quale fonte di diritto a livello legislativo" (cfr. la sentenza n. 307 del 1983 e le ordinanze nn. 350, 360, 361, 362 e 363 del 1983).
Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 22 luglio 1985 n. 356 ("Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno e misure in materia previdenziale, di tesoreria centrale e di sanatoria edilizia"), sollevate, in riferimento agli artt. 117, 119, 3, primo comma, 81, quarto comma, 97 e 77 Cost., dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.
Livio PALADIN - Renato DELLANDRO
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1985.