ORDINANZA N. 378
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Livio PALADIN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis codice procedura penale introdotto con l. 22 dicembre 1980 n. 879 ("Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione"), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 giugno 1984 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Sala Consilina nel procedimento penale a carico di Scanniello Biagio, iscritta al n. 1196 del registro ordinanze del 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 bis dell'anno 1985;
2) ordinanza emessa il 6 novembre 1984 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Enna nel procedimento penale a carico di Anzaldi Mario, iscritta al n. 169 del registro ordinanze del 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161 bis dell'anno 1985;
udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe é stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis codice procedura penale nella parte in cui non prevede lo spostamento della competenza territoriale anche nella ipotesi di reati commessi da Pretori o in loro danno, attribuiti alla competenza ordinaria del Tribunale nel cui circondario é compreso il mandamento in cui il Pretore stesso, imputato o parte lesa, esercita le sue funzioni;
che i giudizi debbono essere riuniti stante l'identità delle questioni sollevate;
considerato che, con la sentenza n. 232 del 1984, é stata già dichiarata l'inammissibilità di una questione analoga sotto il profilo che sostanzialmente si richiedeva una sentenza additiva implicante nell'ambito di più soluzioni alternative scelte discrezionali che esulano dalla competenza della Corte costituzionale;
che analoghe questioni sono state dichiarate manifestamente inammissibili con ordinanze nn. 54 e 98 del 1985;
che non sussistono ragioni per discostarsi da tali decisioni, mancando nelle questioni ora proposte elementi di diversificazione rispetto a quelle già decise.
Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis codice procedura penale introdotto con l. 22 dicembre 1980 n. 879 ("Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione"), sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.
Livio PALADIN - Renato DELLANDRO
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1985.