Sentenza n.284 del 1985

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SENTENZA N. 284

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 12 novembre 1976, n. 751 (determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti) e dell'art. 136, penultimo comma, d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette), promossi con le seguenti ordinanze:

1) n. 3 ordinanze emesse l'11 luglio 1977 dalla Commissione tributaria centrale, iscritte rispettivamente ai nn. 3, 4 e 5 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 dell'anno 1978;

2) ordinanza emessa il 12 dicembre 1977 dalla Commissione tributaria centrale, iscritta al n. 319 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 264 dell'anno 1978;

3) ordinanza emessa il 12 maggio 1978 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano, iscritta al n. 378 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 189 dell'anno 1979;

4) ordinanza emessa il 20 febbraio 1979 dalla Commissione tributaria di primo grado di Napoli, iscritta al n. 156 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 dell'anno 1980;

5) n. 2 ordinanze emesse il 2 maggio 1979 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Genova, iscritte rispettivamente ai nn. 423 e 424 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 dell'anno 1980;

6) ordinanza emessa il 23 giugno 1980 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Caserta, iscritta al n. 604 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 dell'anno 1980;

7) ordinanza emessa il 20 marzo 1979 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Sassari, iscritta al n. 154 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 dell'anno 1981;

8) ordinanza emessa il 3 giugno 1980 dalla Commissione tributaria di primo grado di Casale Monferrato, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 186 dell'anno 1981;

9) ordinanza emessa il 22 maggio 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Bari, iscritta al n. 796 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 dell'anno 1982;

10) ordinanza emessa il 2 maggio 1978 dalla Commissione tributaria di primo grado di Napoli, iscritta al n. 31 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 129 dell'anno 1982.

Visti gli atti d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 giugno 1985 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Una serie di ordinanze emesse dalla Commissione tributaria centrale l'11 luglio e il 12 dicembre 1977 (r.o. nn. 3, 4, 5 e 319/1978), dalle Commissioni tributarie di primo grado di Milano, Napoli, Casale Monferrato e Bari, rispettivamente del 12 maggio 1978, 20 febbraio 1979 e 2 maggio 1978, 3 giugno 1980, 22 maggio 1981 (r.o. nn. 378/1979, 156/1980, 31/1982, 197 e 796/1981) e dalle Commissioni di secondo grado di Genova e di Caserta del 2 maggio 1979 e 23 giugno 1980 (r.o. nn. 423, 424 e 604/1980) solleva questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 24, 31, 53 e 136 della Costituzione, degli artt. 4 e 5 della legge 12 novembre 1976, n. 751 (determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti) nella parte in cui, anziché applicare automaticamente la tassazione separata dei redditi dei coniugi, ai fini della determinazione dell'imposta complementare, impongono agli stessi di farne esplicita domanda all'Amministrazione entro un termine perentorio estremamente breve.

Dubitano le Commissioni tributarie che con tali disposizioni la legge n. 751 del 1976, emanata espressamente per adeguare la legislazione in materia alla sentenza di questa Corte n. 179 del 14 luglio 1976 (che aveva dichiarato l'incostituzionalità del c.d. cumulo dei redditi dei coniugi), venga a frustrare retroattivamente la pronuncia della Corte, per quanto riguarda la vecchia imposta complementare anteriore alla riforma introduttiva dell'IRPEF (d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597), ripristinando per detto tributo quel cumulo già stabilito dagli artt. 131 e 139 T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, che la Corte ha dichiarato incostituzionali.

Con le ordinanze n. 5 r.o. 1978 e n. 197 r.o. 1981 la Commissione tributaria centrale e la Commissione tributaria di primo grado di Casale Monferrato impugnano anche l'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 751/1976, nella parte in cui vieta di chiedere la tassazione separata quando il reddito complessivo dei coniugi (comprensivo pertanto anche dei redditi della moglie) sia stato determinato sinteticamente. Si dubita da parte del giudice "a quo" che tale disposizione vulneri i diritti di difesa del coniuge, che non può interloquire a tutela della propria personale situazione (art. 24 Cost.).

2. - É intervenuto nei diversi giudizi, tranne in quelli promossi con le ordinanze nn. 423 e 424 r.o. 1980, 197 e 796 r.o. 1981, il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

In alcuni atti d’intervento l'Avvocatura sostiene in via preliminare l'inammissibilità della questione sollevata per difetto di rilevanza.

Osserva infatti la difesa dello Stato che nei procedimenti introdotti con le ordinanze nn. 3, 4, 5 e 319 r.o. 1978 non risulta che i coniugi obbligati al tributo abbiano presentato domanda di tassazione separata, sia pure fuori del termine stabilito nell'impugnato art. 5 oppure denunciando l'illegittimità costituzionale della norma stessa.

Quanto al giudizio promosso con l'ordinanza n. 604 r.o. 1980 la procedura é stata già definita con condono ai sensi del d.l. 5 novembre 1973, n. 660, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1973, n. 823. A norma dell'ultimo comma dello stesso art. 4 legge n. 751/1976 le disposizioni impugnate non hanno quindi applicazione nel caso di specie trattandosi di rapporti giuridici già definiti. In tal senso - ricorda l'Avvocatura - si é già pronunciata questa Corte con la sentenza n. 80 del 5 novembre 1980.

Nel merito comunque - si legge negli atti d’intervento - la questione sarebbe infondata, non essendo ipotizzabile la violazione dei parametri costituzionali invocati, dal momento che il legislatore, con le disposizioni impugnate non ha fatto che adeguare la normativa alla nota sentenza n. 179 del 1976, stabilendo la tassazione separata per ciascuno dei coniugi anche in ordine alla pregressa imposta complementare per i rapporti non definiti. Per ovvie ragioni di carattere tecnico-amministrativo - spiega l'Avvocatura in alcuni interventi - la tassazione separata non poteva non essere subordinata alla richiesta degli interessati, non essendo immaginabile che l'Amministrazione procedesse d'ufficio, reperendo le miriadi di pratiche non ancora definite.

In altro atto di intervento (20 luglio 1979 nel giudizio introdotto con l'ordinanza n. 378 r.o. 1979) l'Avvocatura spiega che la normativa impugnata, nell'adeguare la disciplina dei redditi conseguiti nel 1974 e negli anni precedenti alle modifiche introdotte con la legge 2 dicembre 1975, n. 576, ha voluto lasciare libere le parti, in relazione agli eventuali loro interessi particolari, di scegliere tra la tassazione separata ed il precedente regime, proprio per consentire che situazioni, in ordine alle quali le parti si erano regolate secondo la precedente normativa, potessero essere rispettate.

Anche la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 4, che vieta la richiesta di tassazione separata quando il reddito complessivo, comprensivo di quello della moglie, fosse stato determinato sinteticamente, risulta posta per non derogabili esigenze di ordine tecnico finanziario, in considerazione che alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto si ricorreva, per l'imposta complementare, quando i contribuenti non avessero presentato la dichiarazione o avessero presentato una dichiarazione infedele o incompleta (art. 137 T. U. 29 gennaio 1958, n. 645).

Infine - conclude la difesa dello Stato - la denunciata eccessiva brevità del termine concesso per proporre istanza di tassazione separata, per quanto attiene alla pretesa violazione degli artt. 3, 31 e 53 della Costituzione non ha alcun rilievo, mentre in relazione all'art. 24 Cost. i termini previsti appaiono del tutto congrui. L'Avvocatura richiama in proposito la sentenza n. 31 del 18 gennaio 1977.

3. - Con ordinanza del 20 marzo 1979 la Commissione tributaria di secondo grado di Sassari (r.o. n. 154/1981) sollevava, oltre alla questione dedotta sub 1, l'ulteriore questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 30, 31 e 37 della Costituzione, dell'art. 136, penultimo comma, d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette) nella parte in cui limita la detraibilità degli oneri dai redditi di lavoro subordinato al 20% dei redditi stessi e al massimo di lire 360.000.

Dubita la Commissione che tale limitazione determini una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori autonomi; violi la tutela della funzione educatrice dei genitori, dell'istituto familiare in generale e dei diritti della donna lavoratrice, negando ad una insegnante madre la deducibilità delle spese sostenute per la custodia dei figli durante le ore di lavoro.

4. - É intervenuto anche in questo giudizio il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, assumendo l'infondatezza di entrambe le questioni.

Per la seconda questione in particolare osserva l'Avvocatura che la diversità di trattamento tra lavoratori dipendenti ed autonomi discende dalla profonda diversità di situazioni, essendo ben diversi gli oneri per la produzione dei redditi incontrati dal lavoratore autonomo rispetto al lavoratore subordinato.

Quanto alla lesione degli artt. 30, 31 e 37 Cost. essa non può sussistere nei termini lamentati in quanto le spese sostenute dalla famiglia per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione dei figli non sono "inerenti alla produzione dei redditi", ma erogazioni di reddito già prodotto, come tali escluse dalla deducibilità secondo i principi del nostro ordinamento tributario.

 

Considerato in diritto

 

1. - La prima questione che la Corte é chiamata a decidere (ordinanze nn. 3, 4, 5 e 319 r.o. 1978; 378 r.o. 1979; 156, 423, 424 e 604 r.o. 1980; 154, 197 e 796 r.o. 1981; 31 r.o. 1982) é se contrastino o meno con gli artt. 3, 24, 31, 53 e 136 della Costituzione gli artt. 4 e 5 della legge 12 novembre 1976, n. 751, nella parte in cui, anziché applicare automaticamente la tassazione separata dei redditi dei coniugi, ai fini della determinazione dell'imposta complementare, impongono agli stessi di farne esplicita domanda all'Amministrazione entro un termine perentorio estremamente breve.

Si assume nelle ordinanze di rimessione che tali norme, pur essendo state introdotte dal legislatore per adeguare la disciplina in materia alla sentenza n. 179/1976 della Corte costituzionale, finiscono nella sostanza per far rivivere limitatamente all'imposta complementare, proprio quegli artt. 131 e 139 del T. U. 29 gennaio 1958, n. 645, dichiarati incostituzionali dalla sentenza citata in quanto appunto prevedevano il cumulo dei redditi. In effetti l'onere imposto al contribuente di presentare la domanda prevista dagli articoli impugnati richiamerebbe in vita, in caso di omissione, tutto il sistema normativo che la Corte aveva voluto cancellare, e cioé l'imputazione al marito dei redditi della moglie, non legalmente ed effettivamente separata; l'applicazione dell'imposta sui redditi così cumulati; la soggettività passiva del marito anche per i redditi della moglie e la correlativa negazione di tale soggettività alla moglie stessa.

2. - Si pone in via preliminare l'esame dell'ammissibilità delle ordinanze di rimessione. Le norme impugnate, infatti, trovano applicazione soltanto nelle due ipotesi previste nel primo comma dell'art. 4 della legge n. 751 del 1976 e cioé : a) quando alla data del 22 luglio 1976 l'imposta non fosse stata "interamente pagata", sebbene il reddito complessivo dichiarato o accertato in via definitiva ai fini dell'imposta complementare fosse comprensivo dei redditi della moglie; b) quando, sebbene fosse stata interamente pagata l'imposta relativa al reddito dichiarato, l'accertamento, in rettifica o di ufficio, notificato anteriormente all'entrata in vigore della legge non fosse divenuto definitivo alla data del 22 luglio 1976.

Al di fuori di tali ipotesi, non suscettibili peraltro d’interpretazione estensiva, non sono applicabili - secondo la giurisprudenza concorde della Corte di Cassazione che costituisce sul punto diritto vivente - gli impugnati artt. 4 e 5 della legge n. 751 del 1976, ma trova, invece, applicazione il principio generale in virtù del quale la pronuncia di incostituzionalità opera direttamente sui rapporti pendenti.

Pertanto la questione sollevata con le ordinanze di rimessione in tanto può essere rilevante nei procedimenti "de quibus" in quanto ricorra in essi una delle due ipotesi previste dal primo comma dell'art. 4 impugnato. In caso contrario, non trovando applicazione le disposizioni impugnate, la questione si appalesa inammissibile.

Orbene, in alcune fattispecie, quali vengono esposte in fatto e in diritto nelle ordinanze di rinvio a questa Corte, non ricorre alcuna delle ipotesi ora descritte. Infatti nei procedimenti relativi alle ordinanze nn. 3, 4, 5 e 319/1978, emesse dalla Commissione tributaria centrale; n. 154/1981, emessa dalla Commissione tributaria di secondo grado di Sassari; nn. 197 e 796/1981 e 31/1982, emesse rispettivamente dalle Commissioni tributarie di primo grado di Casale Monferrato, Bari e Napoli, non risulta né che l'accertamento dell'ufficio fosse già divenuto definitivo né che, essendo stata presentata la dichiarazione cumulata dei redditi, la relativa imposta fosse stata interamente pagata.

In ordine a tali procedimenti la questione come sopra proposta va quindi dichiarata inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

3. - Per quanto riguarda il giudizio promosso con l'ordinanza n. 604 r.o. 1980 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Caserta, con la quale viene sollevata la questione indicata sub 1, va osservato che la relativa procedura é stata definita con il condono ai sensi del d.l. 5 novembre 1973, n. 660 (convertito nella legge 19 dicembre 1973, n. 823).

In tal caso - come questa Corte ha già avuto occasione di decidere - la speciale procedura del condono ha sostituito totalmente la vecchia disciplina per la definizione dell'accertamento dell'imposta complementare, cosicché le norme sul cumulo hanno già perduto, per effetto del d.l. n. 660 del 1973 (convertito nella legge 19 dicembre 1973, n. 823), ogni capacità di incidere sulla situazione sottoposta al giudice "a quo" (cfr. sentenza n. 80 del 5 giugno 1980). La questione é quindi infondata nelle sue premesse.

4. - La questione comunque si rivela non fondata anche in ordine alle altre ordinanze (nn. 378 r.o. 1979; 156, 423 e 424 r.o. 1980).

Di fronte alla pronuncia d’incostituzionalità del cumulo dei redditi tra coniugi, contenuta nella citata sentenza di questa Corte n. 179 del 1976, il legislatore si trovò infatti nella necessità di adeguare la normativa in materia così da renderla conforme al principio affermato dalla Corte anche per i rapporti tributari già insorti, ma comunque non definiti.

Una situazione del tutto particolare e complessa era quella relativa alla pregressa imposta complementare, abolita dal 1 gennaio 1974 a seguito dell'introduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) avvenuta col d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e le successive modifiche di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 576.

Invero se in linea di massima la sentenza di questa Corte poteva operare direttamente sui rapporti ancora in atto, secondo i principi generali che regolano gli effetti delle pronunce d’incostituzionalità, nella specie - quando cioé ricorrevano le due ipotesi indicate nel paragrafo precedente - il legislatore si trovava di fronte a casi peculiari rispetto ai quali la determinazione degli effetti della pronuncia si presentava estremamente difficile. Si verificavano, infatti, due situazioni transitorie particolarmente complesse - come giustamente osserva l'Avvocatura in uno degli atti di intervento - e cioé la ipotesi di un reddito complessivo dichiarato o accertato in via definitiva, mentre la relativa imposta non era stata interamente pagata alla data del 22 luglio 1976 e l'ipotesi in cui l'imposta fosse stata interamente pagata sul reddito dichiarato, ma fosse stato notificato accertamento in rettifica o d'ufficio non divenuto definitivo alla data del 22 luglio 1976.

In entrambi i casi l'obbligazione tributaria risultava o non ancora del tutto estinta sul piano della mera esecuzione (prima ipotesi); o estinta sul piano dell'esecuzione, ma ancora pendente per un accertamento in rettifica o d'ufficio non definitivo (seconda ipotesi).

Limitatamente a queste due ipotesi - come si legge negli stessi lavori preparatori - il legislatore ha scelto in via transitoria di imporre agli obbligati la presentazione di una domanda entro un determinato termine per poter usufruire della tassazione separata.

Tutto ciò premesso, si deve precisare che non rientra nel potere di sindacato di questa Corte valutare le misure con le quali il legislatore, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ridisciplina a seguito di una pronuncia di incostituzionalità situazioni complesse, già di per sé in fase transitoria a seguito di una riforma radicale del sistema tributario, come quella avvenuta con il d.P.R. n. 597 del 1973 e con la legge n. 576 del 1975; sempreché ben inteso tali misure non travalichino i limiti della ragionevolezza. E del tutto ragionevole si rivela il criterio adottato di lasciare agli obbligati, nelle due particolari situazioni sopra descritte, la scelta, atraverso la presentazione o meno della domanda, tra il nuovo regime della tassazione separata e il regime precedente, a seconda della valutazione in concreto di situazioni parzialmente maturate sotto la precedente normativa. La facoltà accordata ai contribuenti é venuta così a conciliare gli interessi effettivi dei cittadini con le esigenze di buon andamento della pubblica amministrazione, sottraendo ad un meccanico automatismo una mole notevole di casi, che avrebbe comportato per l'amministrazione un aggravio organizzativo difficilmente sopportabile, cui poteva non corrispondere l'interesse degli stessi contribuenti.

Nessuno, quindi, degli invocati parametri costituzionali é stato violato, essendo le norme impugnate dirette proprio alla loro salvaguardia attraverso l'adeguamento della normativa transitoria alla pronuncia di questa Corte. E neppure é stato leso l'art. 24 della Costituzione, per la denunciata brevità dei termini (venti giorni per il marito e trenta per la moglie) previsti per la presentazione della domanda. Questa Corte ha avuto, infatti, occasione di affermare più volte che la congruità di un termine va valutata non solo in rapporto all'interesse di chi ha l'onere di osservarlo, ma anche con riguardo alla funzione assegnata al termine nell'ordinamento giuridico (cfr. sentenze nn. 57 del 1962; 10 del 1970; 138 del 1975 e 31 del 1977). Ed i termini di decadenza sopra descritti trovano giustificazione nella esigenza di una rapida definizione di controversie insorte in vigenza di un sistema tributario ormai abolito, per consentire all'Amministrazione tributaria un'adeguata predisposizione dei propri servizi.

5. - Con la seconda questione la stessa Commissione tributaria centrale (ord. n. 5 r.o. 1978) e la Commissione tributaria di primo grado di Casale Monferrato (ord. n. 197 r.o. 1981) si chiedono se contrasti o meno con l'art. 24 della Costituzione l'ultimo comma del citato art. 4 della legge n. 751/1976, nella parte in cui vieta di chiedere la tassazione separata quando il reddito complessivo dei coniugi (comprensivo quindi di quello della moglie) sia stato determinato sinteticamente; per il dubbio che tale disposizione violi il diritto di difesa della moglie stessa.

Anche questa questione prospettata nei termini sopra indicati non é fondata.

Dispone invero l'art. 137 del T. U. 29 gennaio 1958, n. 645 che "se il tenore di vita del contribuente od altri elementi o circostanze di fatto fanno presumere un reddito netto superiore a quello risultante dalla denuncia analitica, il reddito complessivo netto viene determinato sinteticamente con riferimento al tenore di vita del contribuente o ad altri elementi o circostanze di fatto".

Essendo fuori discussione la legittimità in se stessa del ricorso alla determinazione sintetica del reddito complessivo, risulta materialmente impossibile scomporre in quote il reddito determinato in ordine al tenore di vita del contribuente e della sua famiglia, così da potere attribuire una quota al marito e un'altra alla moglie. Ogni tentativo di scomposizione, tenuto conto del legittimo criterio di accertamento adottato, sarebbe arbitrario e privo di riscontro con la realtà concreta.

Non sussiste pertanto alcuna lesione dell'art. 24 della Costituzione, sotto il profilo che la norma impugnata priverebbe la moglie del diritto alla difesa, impedendole di interloquire a tutela della sua personale situazione, dal momento che l'impossibilità di ricostruire il suo reddito esclude che essa possa assumere la veste di soggetto autonomo del rapporto tributario e nessuna violazione vi può essere del diritto di difesa per chi non é destinatario di un precetto e non é quindi obbligato nei confronti dell'Amministrazione.

6. - Con la quinta ed ultima questione infine la Corte deve decidere se contrasti o meno con gli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione l'art. 136 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico sulle imposte dirette), nella parte in cui limita la detraibilità degli oneri da rediti di lavoro subordinato al 20% dei redditi stessi, con un massimo di lire 360.000; per il dubbio che tale norma introduca una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori subordinati e lavoratori autonomi, violando altresì i principi della tutela dell'istituto familiare, del dovere-diritto dei genitori all'istruzione e al mantenimento dei figli e della parità dei sessi in materia di lavoro.

Si precisa nell'ordinanza, emessa dalla Commissione tributaria di secondo grado di Sassari (n. 154 r.o. 1981) che tali lesioni deriverebbero dalla mancata deducibilità dal reddito della moglie di quanto necessariamente speso per una adeguata custodia dei figli nelle ore che essa deve dedicare alla sua attività di insegnamento.

La questione non é fondata.

Per quanto attiene invero alla lamentata lesione del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), essa non sussiste in quanto la diversità di disciplina tra lavoratori subordinati e lavoratori autonomi, in materia di oneri deducibili, trova la sua giustificazione nella diversità obiettiva di situazioni economiche tra le due categorie di lavoratori in ordine agli oneri sostenuti per la produzione del reddito. E ragionevolmente il legislatore ha limitato tali oneri per i lavoratori dipendenti alle sole spese, non essendo ipotizzabili per questa categoria di lavoratori passività o perdite - quali si riscontrano nell'attività dei lavoratori autonomi - ed ha inoltre determinato le stesse spese di produzione dei lavoratori subordinati in misura forfettaria.

Né sussiste il lamentato contrasto della norma impugnata con gli artt. 30, 31 e 37 della Costituzione. Secondo i principi del nostro ordinamento tributario, infatti, il carattere peculiare degli oneri deducibili é di essere "inerenti alla produzione del reddito" del lavoratore, e non già erogazioni di reddito già prodotto. E rientrano certamente in quest'ultima categoria, e non nelle spese necessarie per la produzione di reddito, quelle sostenute dalla famiglia per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli.

All'interno, quindi, della logica generale che presiede al sistema tributario italiano la questione non può trovare giuridico fondamento, in modo da assumere rilievo ai fini della lesione dei principi costituzionali invocati.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge 12 novembre 1976, n. 751 (imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 31, 53 e 136 della Costituzione, dalle Commissioni tributarie di primo grado di Milano e di Napoli (r.o. nn. 378/1979 e 156/1980) e dalle Commissioni tributarie di secondo grado di Genova e di Caserta (r.o. nn. 423, 424 e 604/1980);

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 4, ultimo comma, della legge n. 751 del 1976 (relativo al divieto della tassazione separata del reddito dei coniugi in caso di determinazione sintetica del reddito stesso), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria centrale (r.o. n. 5/1978) e dalla Commissione tributaria di primo grado di Casale Monferrato (r.o. n. 197/1981);

e) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 136, penultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico sulle imposte dirette), sollevata in riferimento agli artt. 3, 30, 31 e 37 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Sassari (r.o. n. 154 del 1981);

d) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli stessi artt. 4 e 5 della legge 12 novembre 1976, n. 751, sollevate, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali sub a) dalla Commissione tributaria centrale (r.o. nn. 3, 4, 5 e 319/1978), dalla Commissione tributaria di secondo grado di Sassari (r.o. n. 154/1981), e dalle Commissioni tributarie di primo grado di Casale Monferrato, Bari e Napoli (r.o. nn. 197 e 796/1981; 31/1982).

Così deciso in Roma. nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.

Guglielmo ROEHRSSEN - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Depositata in cancelleria il 13 novembre 1985.