ORDINANZA N. 140
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti), promossi con due ordinanze emesse il 12 febbraio 1982 e 12 maggio 1982 dal Tribunale di Bologna nei procedimenti penali a carico di Savini Angelo ed altri e Bini Umberto, iscritte ai nn. 251 e 252 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 155 dell'anno 1984.
Visto l'atto di costituzione di Savini Angelo nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che il Tribunale di Bologna, con due identiche ordinanze emesse il 12 febbraio 1982 ed il 12 maggio 1982, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti):
a) in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto ugualmente sanzionando sia l'ipotesi di preparazione di vino (c.d. "industriale", "sintetico" o "artificiale") con soluzioni zuccherine o fecce di vino o vinacce d'uva, sia quella - diversa e meno grave - di aggiunta di zucchero a vino genuino al solo scopo di migliorarne le qualità organolettiche o di aumentarne la gradazione alcolica, porrebbe sullo stesso piano categorie diverse di cittadini che commettono fatti di diversa gravità, violando il principio razionale di proporzionalità della pena al fatto;
b) in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in quanto, nel vietare in modo assoluto, anche per la correzione di vini "naturali", l'impiego di sostanze zuccherine, travalica i limiti dell'art. 2, comma primo, della legge 9 ottobre 1964, n. 991, con la quale si imponeva al Governo delegato di "tener conto dell'attuale disciplina legislativa della materia negli Stati aderenti alla Comunità Economica Europea" e ciò all'evidente scopo di non porre i produttori italiani in condizione di sfavore rispetto ai produttori di alcuni altri Stati comunitari in cui é consentito lo zuccheraggio dei vini;
che nel giudizio promosso con la prima delle due ordinanze si é costituito Angelo Savini, instando per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale delle norme denunciate;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto tramite l'Avvocatura dello Stato, ha concluso per la declaratoria di manifesta infondatezza delle sollevate questioni;
considerato che entrambe le questioni di legittimità costituzionale sono state dichiarate non fondate con sentenza n. 188 del 1983 e manifestamente infondate con ordinanze nn. 19 e 369 del 1983 e nn. 149 e 227 del 1984;
che la questione sub a) é stata dichiarata manifestamente infondata anche con ordinanza n. 51 del 1983;
che non vengono in questa sede prospettati motivi diversi o ulteriori rispetto a quelli già in precedenza esaminati dalla Corte;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti), sollevate dal Tribunale di Bologna, in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione, con ordinanze emesse il 12 febbraio 1982 (r.o. 251/1982) ed il 12 maggio 1982 (r.o. n. 252/1982).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.
Guglielmo ROEHRSSEN - Giuseppe FERRARI
Depositata in cancelleria il 9 maggio 1985.